Il quesito sul quale si è pronunciata la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna riguarda l’applicabilità ad un contratto di locazione, stipulato antecedentemente alla data di entrata in vigore della norma, della decurtazione del 15 per cento disposta dall’art.24, comma 4 del d.l. 24 aprile 2014, n.66, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n.89.
Nell'ambito delle misure di spending review, la norma in questione novella l’art. 3 del d.l. n.95/2012, convertito in legge con modificazioni dalla l.135/2012, che ne ha modificato il comma 3 e sostituito il comma 7. E’ stata così anticipata dal 1 gennaio 2015 al 1 luglio 2014 la decorrenza della decurtazione del 15 per cento dei canoni corrisposti dalle Amministrazioni centrali a fronte di contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale. Inoltre l’applicazione della norma è stata estesa agli enti locali, ad esclusione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (per queste tuttavia è chiesto il rispetto del principio di coordinamento della finanza pubblica e l’introduzione di misure autonomamente decise, con risultati non inferiori in termini di risparmio).
TAGLIO RETROATTIVO. Nel parere n. 1/2015, la sezione emiliana della Corte dei Conti precisa che la riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione si applica anche ai contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 66/2014.
I dubbi circa l’applicazione della novella a tali contratti – si legge nel parere n. 1/2015 - appaiono risolti positivamente dal riferimento allo stesso art. 1339 del codice civile, il cui richiamo non viene modificato. La riduzione, infatti, va ad inserirsi automaticamente nei contratti in essere ai sensi dell’art.1339 del codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Resta salvo comunque il diritto di recesso del locatore.