Con la sentenza n. 38380/2015 depositata il 22 settembre, la terza sezione penale della Corte di cassazione ricorda che l'obbligo di esposizione nel cantiere edile del cartello indicante gli estremi degli atti autorizzativi e la descrizione dell'intervento edilizio in corso, “si rivolge, oltre che al costruttore e direttore dei lavori, anche al committente sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 6 della I. n. 47 del 1985 e, oggi, dall'art. 29, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001”.
Di conseguenza “il committente-proprietario, autonomamente responsabile per legge, non può legittimamente abdicare al proprio obbligo di osservanza semplicemente facendo leva sul fatto di avere affidato i lavori a persona esperta e competente come appunto il direttore dei lavori, non essendo tale solo fatto sufficiente a far venire meno la culpa in vigilando incombente sul committente stesso”.
RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE. In più occasioni, la suprema Corte ha specificato che “la responsabilità del committente trova fondamento nell'omissione della dovuta vigilanza, cui egli è tenuto in considerazione del fatto che l'opera soddisfa un suo preciso interesse; ed infatti ogni committente ha l'obbligo di accertarsi che i lavori siano eseguiti in conformità alle prescrizioni amministrative perché la responsabilità penale, che grava sul destinatario di un obbligo imposto dalla legge, non può essere delegata ad altri”.