L'Inps ha emanato il Messaggio n. 4269 del 24 ottobre 2016 avente ad oggetto “Esclusione dall’obbligo di versamento del contributo di licenziamento, di cui all’art. 2, co. 34, legge n. 92/2012, per l’anno 2016. Modalità di recupero del contributo eventualmente pagato.”
Come noto, l’articolo 2, co. 34, della legge 92/12, ha disposto, per il periodo 2013 – 2015, l’esclusione dall’obbligo di versamento del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dall’art. 2, co. 31 della stessa, nei seguenti casi:
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL;
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
ART. 2 CO. 34, LEGGE N. 92/2012 – ANNO 2016. La legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, all’art. 2–quater, ha modificato il testo dell'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituendo alle parole "Per il periodo 2013-2015" quelle "Per il periodo 2013-2016": parallelamente, per la copertura delle minori entrate derivanti da detta disposizione, il medesimo comma ha previsto uno stanziamento, pari a 38 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Per effetto di tale disposizione, anche nell’anno 2016, per le interruzioni dei rapporti dl lavoro a tempo indeterminato rientranti nei casi contemplati dal richiamato comma 34 dell’art. 2, legge n. 92/2012, era continuato ad essere escluso l’obbligo di versamento del contributo di cui all’art. 2, co. 31 della medesima legge.
Beneficiano della predetta esclusione anche i datori di lavoro che abbiano proceduto ad effettuare licenziamenti nel periodo 1.1.2016 – 26.2.2016, ancorché l’art. 2-quater abbia acquistato efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge n. 21/2016 (27.2.2016), per effetto di quanto disposto dall’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Tale interpretazione è suffragata sia dal tenore letterale del novellato art. 2, co. 34, legge n. 92/2012, che ridefinisce il periodo temporale di efficacia dell’esclusione dall’obbligo contributivo in argomento estendendola, in via generale, all’anno 2016, sia dalla previsione di uno specifico finanziamento, per la copertura delle minori entrate che nell’anno 2016 deriveranno dalla proroga dell’esclusione dall’obbligo di versamento del contributo ex art. 2, co. 31, legge n. 92/2012.
ISTRUZIONI OPERATIVE. COMPILAZIONE FLUSSO UNIEMENS. Ai fini della corretta gestione delle fattispecie di esonero dall’obbligo di versamento del contributo per le interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ex art. 2, co. 34, legge n. 92/2012, di cui al punto 1, anche per l’anno 2016, i datori di lavoro interessati valorizzeranno in , l’elemento , indicando in il giorno dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, e nell’elemento i codici cessazione, già in uso, “1M” ovvero “1N”.
Relativamente alla fattispecie di cui al punto 2, i datori di lavoro che abbiano risolto i rapporti di lavoro ai sensi dell’art.2 del D.I. 21.04.2011, valorizzeranno in , l’elemento , indicando in il giorno dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, e nell’elemento il codice cessazione di nuova istituzione “1P” avente il significato di “licenziamento per cambio gestore ex art.2, D.I. 21.04.2011”.
I datori di lavoro, che procederanno all’ assunzione ex art.2 D.I. 21.04.2011, valorizzeranno in , l’elemento , indicando in il giorno dell'avvenuto inizio del rapporto di lavoro, e nell’elemento il codice assunzione di nuova istituzione “1P” avente il significato di “assunzione per cambio gestore ex art.2, D.I. 21.04.2011”.
MODALITÀ DI RECUPERO DEL CONTRIBUTO EVENTUALMENTE PAGATO. Per il recupero del contributo eventualmente pagato nel periodo dal 1 gennaio 2016 alla data di pubblicazione del presente messaggio, i datori di lavoro utilizzeranno la procedura delle regolarizzazioni Uniemens. Analoga procedura di regolarizzazione Uniemens, dovrà essere utilizzata dai datori di lavoro per il recupero del contributo di licenziamento eventualmente già versato, ma non dovuto in relazione alle risoluzioni di rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 2 D.I. 21.04.2011.