“Nulla è cambiato in ordine a quanto già chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine agli obblighi di applicazione del contratto collettivo dell’edilizia per le imprese operanti nel settore ed ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa edile (v. ad es. ML interpello n. 56/2008, interpello n. 18/2012, nota prot. n. 10565 del 1° luglio 2015), nei confronti della quale l’assenza dei versamenti comporta peraltro una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del DURC e, conseguentemente, il godimento dei benefici “normativi e contributivi” secondo quanto stabilito dal medesimo art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006”.
Lo ha ricordato l'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella circolare n. 9 del 10 settembre 2019, che fornisce precisazioni sulla circolare n. 7/2019 – art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 in materia di benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva.
In allegato la nuova circolare INL n. 9/2019