L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito alla “validità dei corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del decreto interministeriale 4 marzo 2013, recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare, recentemente abrogato a seguito dell’entrata in vigore (15 marzo 2019) del decreto interministeriale 22 gennaio 2019”.
In particolare l’ANCE chiede, in considerazione del fatto che le disposizioni del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 hanno modificato, rispetto al decreto interministeriale del 4 marzo 2013, il periodo di validità dei corsi e la loro durata, se sia corretta l’interpretazione secondo la quale alle imprese che svolgono attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, debba essere richiesto “un adeguamento dei corsi di formazione effettuati prima del 15 marzo 2019, sulla base del decreto del 2013, che stabiliva un periodo di aggiornamento della durata di quattro anni”.
La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro ha risposto con l'Interpello n. 5 del 22 luglio 2019.
Al riguardo, premesso che:
- l’allegato II (Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare) al decreto interministeriale del 4 marzo 2013 al punto 10, rubricato “Modulo di aggiornamento” prevede che “L’aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche…”;
- l’allegato II (Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare) al decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 al punto 10, rubricato “Modulo di aggiornamento” stabilisce che “L'aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti, distribuito nel corso di ogni quinquennio successivo al corso di formazione, va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di 6 ore, in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell’attività lavorativa…”;
sulla base di tali elementi la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ritiene che, in assenza di una disciplina transitoria che statuisca diversamente e di un’interpretazione autentica della materia, trovi applicazione il principio generale della successione delle leggi nel tempo.
Pertanto le disposizioni introdotte dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 troveranno applicazione dalla data della loro entrata in vigore.
Tanto premesso gli attestati conseguiti precedentemente all’entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 manterranno la loro validità fino alla scadenza prevista dalla previgente normativa.
IL NUOVO DECRETO. Ricordiamo che nella G.U. n. 37 del 13.02.2019 è stato pubblicato il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019, attuativo dell'articolo 161, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, individua le procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. In particolare, sono state aggiornate le previsioni del Decreto interministeriale del 4 marzo 2013, che viene contestualmente abrogato.
Il provvedimento, sul quale è stato acquisito il parere della Conferenza Stato - Regioni, si compone di 6 articoli e 2 allegati tecnici.
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, con il coinvolgimento dell'INAIL e dei soggetti preposti al controllo della circolazione stradale, è chiamata a definire, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del nuovo Decreto, i criteri e le modalità per la raccolta e l'analisi dei dati relativi agli infortuni correlati alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, tenuto conto della competenza delle diverse Amministrazioni interessate.
È prevista, inoltre, una revisione periodica con cadenza almeno triennale delle disposizioni e delle procedure previste dal decreto, ove necessario, anche sulla base dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali.
I due allegati tecnici individuano, da una parte, i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, descrivendo le procedure da seguire nello svolgimento delle attività oggetto di regolamentazione (all. I), dall'altra, i soggetti formatori, i contenuti, la durata nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività oggetto del decreto, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dell'addestramento (all. II).
In allegato il decreto e l'interpello n.5 del 22 luglio 2019
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