L’art. 62, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che le disposizioni del Titolo II non si applicano “ai cantieri temporanei o mobili”. Con il DI del 18/04/2014 vengono individuate, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, le informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio secondo quanto specificato nel modello unico nazionale allegato al medesimo.
L’obiettivo della suddetta notifica, a carico del datore di lavoro, è di informare l’organo di vigilanza sulla attivazione di nuove attività lavorative nel territorio di competenza al fine di consentirgli di dare preventivamente indicazioni tecniche (strutturali, impiantistiche, di igiene industriale) atte a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei nuovi luoghi di lavoro.
Diversamente, la notifica ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, di competenza del committente o del responsabile dei lavori, ha l’obiettivo di rendere noti i dati relativi al cantiere all’organo di vigilanza al fine di effettuare una corretta programmazione degli interventi di controllo nel comparto delle costruzioni, ove da sempre si verifica un elevato numero di infortuni sul lavoro.
Pertanto la notifica preliminare, ai sensi dell’art. 99 del decreto in parola, non sostituisce la comunicazione ai sensi dell’art. 67 del medesimo decreto.
Infine, in applicazione di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, per Organo di vigilanza competente per territorio si intende l’Azienda Sanitaria locale.
IL QUESITO DI FEDERCOORDINATORI. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro nell’interpello n. 26 del 31 dicembre 2014, in risposta a una istanza di interpello presentata dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito al campo di applicazione del DI del 18/04/2014, cosiddetto “decreto capannoni”. In particolare l’istante chiede di sapere se “nel caso in cui un cantiere temporaneo abbia per oggetto la costruzione, ovvero l’ampliamento o ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, la notifica di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi, i cui contenuti sono stati individuati nel Decreto Interministeriale 18 aprile 2014, è da considerarsi in aggiunta alla notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.gs. n. 81/2008 e smi, ovvero così come indicato nel Modello Unico Nazionale per la notifica ai sensi dell’art. 67 i cantieri Temporanei e mobili di cui al titolo IV sono esclusi e pertanto non soggetti a tale notifica?”.
Chiede inoltre “per organo di vigilanza competente per territorio a quale ente si fa riferimento”.
L’art. 67 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che “In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti”.