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Caos Imu terreni montani, TAR conferma scadenza 26 gennaio. Il Governo esenta 3456 comuni e sposta al 10 febbraio

Riunitosi il Consiglio dei ministri per approvare il decreto di rinvio

venerdì 23 gennaio 2015 - Redazione Build News

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La questione dell'Imu sui terreni agricoli montani è diventata un grande pasticcio. Ieri l'Anci ha pubblicato una nota che aiuta a districarsi nell'intricata vicenda nata dal ricorso al Tar Lazio presentato da alcune Anci regionali (Umbria, Liguria, Veneto, Abruzzo e Lazio) contro il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 sull'esenzione dall'Imu per i terreni montani (LEGGI TUTTO).  

Con l’ordinanza del 21 gennaio 2015 il TAR del Lazio ha rinviato al 17 giugno 2015 la data dell’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso, disponendo che ‘‘le esigenze della parte ricorrente appaiono adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito”.

Con la stessa decisione, la Camera di Consiglio non ha confermato la sospensione degli effetti del provvedimento, disposta, fino all’udienza del 21 gennaio scorso, dal decreto del Presidente della seconda sezione del TAR in data 22 dicembre 2014. Nell’ambito di questo giudizio, pertanto, riacquistano validità i criteri di imponibilità dei terreni montani indicati dal decreto del 28 novembre scorso.

Sullo stesso tema, tuttavia, il Tar Lazio si è pronunciato con un’ulteriore decreto cautelare emanato in data 14 gennaio 2015 con riferimento ad un altro ricorso, promosso da alcuni Comuni siciliani, che ha effetto fino alla trattazione in Camera di Consiglio, fissata per il 4 febbraio 2015, data evidentemente successiva al termine per il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli montani che, come noto, è fissato al 26 gennaio 2015 (comma 692 della Legge di Stabilita’ 2015).

GRANDE INCERTEZZA PER I CONTRIBUENTI. In questo quadro confuso, i contribuenti sono in oggettive condizioni di incertezza circa il pagamento e l'Anci ricorda che per effetto di consolidati principi di affidamento e buona fede non sono applicabili sanzioni ai contribuenti qualora sussistano ‘‘obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria”.

INCONTRO TRA PADOAN E MARTINA. Un provvedimento d'urgenza del Governo era atteso al Consiglio dei ministri inizialmente convocato per ieri pomeriggio, ma poi slittato al 28 gennaio, quindi dopo la dead line del 26 gennaio. Questa mattina si è tenuto un vertice tra il ministro alle Politiche agricole Maurizio Martina e il titolare del ministero dell'Economia e Finanze, Pier Carlo Padoan, per tentare di trovare una soluzione.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE II DEL TAR LAZIO: L'IMU AGRICOLA DEVE ESSERE PAGATA ENTRO IL 26 GENNAIO. Intanto oggi il presidente della Seconda Sezione del TAR Lazio ha precisato che il decreto del 28 novembre 2014 non è sospeso e che la decisione finale su tutti i contenziosi verrà assunta a seguito dell'udienza di merito fissata al 17 giugno 2015.

Pertanto, entro il prossimo lunedì 26 gennaio l'Imu agricola deve essere pagata poiché la sospensiva concessa fino al 4 febbraio non ha alcun effetto generale.

In merito all'istanza di revoca del decreto che ha sospeso il pagamento fino al 4 febbraio 2015, il presidente della Seconda Sezione del Tar Lazio con un decreto depositato oggi ha stabilito che la sospensione cautelare produce effetti solo fino al 26 gennaio 2015.

SI RIUNISCE IL CONSIGLIO DEI MINISTRI. Al ministro delle Finanze non resta altro che chiedere di riunire il Consiglio dei ministri che alle ore 15.40 approva il decreto legge contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU che va a ridefinire i parametri precedentemente fissati, ampliandone la platea fino a 3456 comuni.

Il testo prevede che a decorrere dall’anno in corso, 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) si applica: ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat; ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat. Tali criteri si applicano anche all’anno di imposta 2014.

Per l’anno 2014 non è comunque dovuta l’Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell’Interno, del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri sopra elencati. I contribuenti, che non rientrano nei parametri per l’esenzione, verseranno l’imposta entro il 10 febbraio 2015.
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