“L’attuazione di interventi di efficientamento energetico (e non per necessità estetica) di un edificio privato mediante la realizzazione di un cappotto termico aggettante su spazio pubblico deve essere contemperata e bilanciata alle esigenze connesse alla fruizione della superficie pubblica occupata, pertanto si ritiene ragionevole stabilire che la stessa avvenga a titolo oneroso, mediante il pagamento anticipato dell’intero importo dovuto (derivante dal prodotto tra la superficie occupata, la tariffa unitaria ed il periodo concesso)”.
Lo ha stabilito la Giunta del Comune di Civitanova Marche (provincia di Macerata) con la delibera n. 521 del 24 novembre 2022 resa immediatamente esecutiva.
In questo atto si legge in premessa che “il governo, con la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto il Superbonus, un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici”.
Tra gli interventi finanziabili con il Decreto Rilancio “sono previsti gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio e che possono comportare l’esecuzione di opere stabili che, aumentando lo spessore dei fabbricati, determinano l’occupazione di spazi di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico”.
Alcuni privati “hanno già preso contatti con il Comune in relazione alla realizzazione del cappotto termico di edifici aggettanti direttamente su spazi pubblici e si è pertanto posto il problema di contemperare le esigenze di agevolazione della riqualificazione energetica degli edifici con la necessità di autorizzare opere su suolo pubblico, fissando delle condizioni generali per l’ammissibilità di tali interventi”.
Il Comune osserva che “non esiste una analoga disciplina di legge che consenta, nei casi di installazione di cappotto termico esterno, qualora l'edificio sia realizzato a confine con strada o altro spazio pubblico, di derogare alle vigenti disposizioni in merito alle occupazioni permanenti di suolo pubblico”.
Nel caso specifico della realizzazione di cappotto termico in aggetto su spazi pubblici, “ricorrono aspetti di tipo tributario ma anche legati alla mobilità, alle reti tecnologiche, all’impatto storico architettonico e sul decoro urbano, nonché esigenze di semplificazione e celerità del procedimento”.
Il Comune ha valutato “come preponderanti gli aspetti di natura edilizia e/o paesaggistica, che rimangono comunque subordinati alle specifiche norme di settore, rientrando il procedimento quindi tra quelli attribuiti, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del DPR 380/2001, allo Sportello Unico dell’Edilizia”.
Ciò premesso, la Giunta comunale ha deliberato:
- di stabilire che, negli interventi edilizi finalizzati all’efficientamento energetico diversi da quelli che prevedono la demolizione con ricostruzione, può essere rilasciata specifica concessione, per una durata massima di anni 29 (ventinove) con possibilità di rinnovo previa richiesta da parte dell’avente titolo, da parte del Servizio OSAP contemperando e bilanciando le esigenze connesse alla fruizione della superficie pubblica occupata;
- di precisare che, la sopra richiamata occupazione, dovrà avvenire a titolo oneroso, mediante il pagamento anticipato dell’importo dovuto per l’intero periodo concesso;
- di stabilire che, la concessione rilasciata dal Servizio OSAP dovrà contenere le seguenti condizioni:
1) sono esclusi dal presente provvedimento gli interventi edilizi di demolizione con ricostruzione;
2) nel caso di successiva demolizione e/o ricostruzione del fabbricato oggetto di efficientamento energetico, il volume ed il filo di costruzione da rispettare saranno quelli originari precedenti alla realizzazione dell’intervento relativo al cappotto termico;
3) l’occupazione dell’area pubblica concessa, non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l’acquisizione dell’area stessa, il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica;
4) che la concessione rilasciata da parte del Servizio OSAP, avverrà previo parere favorevole del Servizio Viabilità in relazione al fatto che:
a) il cappotto termico esterno non occupi le carreggiate ovvero che l’occupazione delle stesse non impedisca la regolare circolazione dei veicoli;
b) venga garantita in ogni caso la fruibilità dei marciapiedi pubblici da parte delle persone disabili, anche al netto di eventuali ostacoli esistenti (es. pali pubblica illuminazione, pali segnaletica, arredo urbano etc..) e ciò in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".
IN ALLEGATO la delibera del Comune di Civitanova Marche.