Sempre più spesso i clienti finali si rivolgono alle diverse soluzioni nanotecnologiche che promettono un isolamento termico in pochi millimetri, in sostituzione del cappotto termico. Negli ultimi anni queste soluzioni hanno guadagnato un favore sempre maggiore, sia online sia offline: cappotto nanotecnologico, nanocappotto, microcappotto, cappotto sottile, pitture isolanti, rasanti isolanti… Ma funzionano davvero? Secondo Cortexa, progetto associativo che riunisce le più importanti aziende del settore dell’Isolamento a Cappotto in Italia, si tratta di un falso mito. Pochi millimetri, infatti, non bastano per garantire risparmio energetico e comfort interno, e non portano neppure lontanamente alle trasmittanze necessarie per l’accesso alle detrazioni fiscali e al rispetto della legge.
E il vantaggio economico? In realtà i prodotti in questione sono molto costosi in rapporto alle prestazioni termiche, praticamente inesistenti: sia che si parli di pitture isolanti, rivestimenti riflettenti, nanocappotto, microcappotto, cappotto sottile o materiali nanotecnologici isolanti, pochi millimetri di materiale non possono sostituire il Sistema a Cappotto.
Lo si può verificare con un semplice esempio numerico. La tabella seguente descrive che per poter accedere alle detrazioni fiscali e per poter ambire al rispetto della legislazione vigente, un materiale da 4 mm, ad esempio, dovrebbe avere una conduttività termica dichiarata di λD = 0.0014 W/mK. Non esistono sul mercato, né in Italia né altrove, materiali con caratteristiche simili: pertanto si deve dubitare di materiali e schede tecniche che promettono il raggiungimento di tali valori.
I dati della tabella mostrano che è impossibile accedere alle detrazioni con materiali isolanti da 4 mm poiché non sono presenti in commercio prodotti con conduttività termica dichiarata di λD = 0.0014 W/mK.
Il parametro conduttività termica dichiarata λD è il parametro da utilizzare per valutare la conduttività termica di progetto, nel rispetto della norma di calcolo UNI EN ISO 6946, dedicata alla valutazione della trasmittanza termica U.
Nei progetti di riqualificazione energetica è indispensabile impiegare soluzioni e prodotti coerenti con le regole comunitarie e nazionali: i materiali devono avere come requisito il risparmio energetico secondo le diverse direttive europee che si sono occupate di materiali da costruzione e non basarsi su promesse che non possono essere mantenute.
Le proposte di isolamento termico con pochi mm (1-2), in assenza di valori di conduttività termica e resistenza termica dichiarata, sfuggono al confronto con soluzioni realmente efficaci come i Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto, poiché:
- le prove possono non essere statisticamente significative (ad esempio materiali che dispongono di una sola prova su un campione realizzato ad hoc, oppure prove realizzate in situ o con metodologie non standard);
- non si conoscono le condizioni di stagionatura dei materiali (ad esempio i materiali essiccati hanno una conduttività termica inferiore);
- non si conoscono le condizioni di temperatura di prova (a più bassa temperatura i materiali si comportano meglio e hanno una conduttività inferiore);
- possono essere stati testati in modo corretto prodotti e campioni, che poi non corrispondono a quelli messi in commercio. Per esempio, mandando in laboratorio un pannello sottovuoto e poi dicendo che la prova è relativa a una pittura. In casi come questo il rapporto di prova del laboratorio solitamente non riporta la descrizione del prodotto ma solo una “coerenza di nome”.
In conclusione, Cortexa invita a diffidare da chi propone i materiali isolanti nanotecnologici – chiamati nel linguaggio comune, ad esempio, nanocappotto, microcappotto, cappotto sottile – o soluzioni simili, promettendo ottimi risultati in termini di efficienza energetica e comfort interno degli edifici e garantendo di poter accedere a benefici fiscali.
Le responsabilità del progettista
Il progettista che deve “asseverare” la prestazione termica effettiva deve prestare particolare attenzione, perché non potrà venire meno alle proprie responsabilità presentando i certificati forniti da chi vende cappotti nanotecnologici, pitture e rasanti “miracolosi.”
I riferimenti normativi da tenere in considerazione:
- ai fini del rispetto della legge, la norma UNI EN ISO 6946, relativa a Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica – Metodi di calcolo, è richiamata direttamente dal DM requisiti minimi 26/06/2015 in allegato 2. Nella norma, all’interno del paragrafo dedicato al calcolo della resistenza termica di materiali omogenei 6.7.1.1, viene specificato che il valore di conduttività termica di progetto dei materiali isolanti va calcolato in accordo con la UNI EN ISO 10456 (norma dedicata alla valutazione della conduttività dichiarata λD e di progetto che si calcola a partire da quella dichiarata);
- ai fini dell’accesso alle detrazioni, la norma di riferimento per il calcolo della trasmittanza termica è sempre la UNI EN ISO 6946. Le metodologie di calcolo sono infatti richiamate dal DM 11/03/2008, attuativo delle leggi finanziarie, e sono quelle del DLgs 192 e s.m.i.
L’ENEA è l’ente pubblico che raccoglie la documentazione per l’accesso alle detrazioni e che ha il mandato di effettuare i controlli documentali e in situ per poi segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali difformità che portano a perdere il beneficio fiscale. Sul sito di ENEA dedicato alle detrazioni, vengono descritti dettagliatamente i requisiti minimi per l’accesso alle agevolazioni fiscali. Tra questi, ovviamente, è presente il rispetto della legislazione vigente.