L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova circolare n. 25/E dell'11 luglio 2022, che fornisce risposte a quesiti in merito ai crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica in favore di imprese “energivore” e “non energivore” in relazione al primo e al secondo trimestre 2022 - contributo straordinario contro il caro bollette.
Con la circolare n. 13/E del 13 maggio 2022 sono stati resi i primi chiarimenti in relazione ai contributi, sotto forma di crediti d’imposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica consumata nel primo e nel secondo trimestre 2022 dalle imprese “energivore” e “non energivore”, previsti dall’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto Sostegni-ter), dall’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. decreto Energia), e dall’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. decreto Ucraina). In particolare, l articolo 15 del decreto Sostegni ter ha introdotto un credito d'imposta in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 , in favore delle « imprese a forte consumo di energia elettrica » (cosiddette imprese energivore).
Con l’articolo 4 del decreto Energia è stato previsto un credito d’imposta in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle imprese energivore. Tale percentuale è stata poi rideterminata nella misura del 25 per cento dall’articolo 5, comma 1, del decreto Ucraina.
L’articolo 3 del decreto Ucraina ha previsto un credito d’imposta in misura pari al 12 per cento delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese non energivore). Tale percentuale è stata poi rideterminata nella misura del 15 per cento dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto Aiuti).
Le imprese sopra descritte possono beneficiare del contributo in esame a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dei trimestri di riferimento e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento.
Successivamente alla pubblicazione della predetta circolare sono stati formulati alcuni quesiti da parte di talune associazioni di categoria, ai quali si forniscono le risposte riportate nella nuova circolare n. 25/E dell'11 luglio 2022 nei paragrafi da 1 a 4.
Si evidenzia che i chiarimenti riguardano in gran parte aspetti di natura non fiscale e, pertanto, sono resi con il contributo del Ministero della transizione ecologica (MITE) e dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Resta fermo che eventuali dubbi interpretativi afferenti questioni di carattere non fiscale non possono costituire oggetto di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).
Si rileva, infine, che con la circolare n. 22/E del 23 giugno 2022 sono state fornite le risposte ai quesiti più rilevanti posti da operatori del settore in ordine all’ambito applicativo dell’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 213, modificato dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Tale disposizione ha previsto l’applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, risultanti dalla Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo straordinario è stabilito nella misura del 25 per cento dell’anzidetto incremento e si applica se l’incremento stesso è superiore al 10 per cento e a euro 5.000.000.
Ciò posto, si fornisce, al paragrafo 5, la risposta a un ulteriore quesito presentato da soggetti tenuti al pagamento del predetto contributo.
IN ALLEGATO la nuova circolare.