Va ora all'esame del Senato il disegno di legge di conversione del Decreto Energia - decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 – licenziato stamane dall'Aula della Camera dei deputati (LEGGI TUTTO).
Vediamo quali sono nel provvedimento le misure per il contenimento degli aumenti dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale.
ARTICOLO 1. L'articolo 1 conferma – anche per il II trimestre 2022 – l'azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
ARTICOLO 2. L'articolo 2, comma 1, riduce al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali dei mesi aprile, maggio e giugno 2022. Il comma 2 reca la quantificazione degli oneri, pari a 591,83 milioni di euro per l'anno 2022, e l'indicazione della relativa copertura finanziaria.
L'articolo 2, ai commi 3 e 4, conferma – anche con riferimento al II° trimestre 2022 – l'azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema del gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro.
ARTICOLO 2-BIS. L'articolo 2-bis, inserito in sede referente, prevede che Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provveda ad una rendicontazione periodica al Ministero dell'economia e finanze, al Ministero della transizione energetica e alle competenti commissioni parlamentari, dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi energetici, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), distinguendo nel dettaglio tra comparto elettrico e comparto del gas.
ARTICOLO 3. L'articolo 3 dispone, anche per il II trimestre 2022, che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale (cd. bonus sociale elettricità e gas e bonus disagio fisico elettricità) siano rideterminate dall'ARERA in modo da minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, fino a concorrenza dell'importo di 400 milioni di euro.
Si richiama anche l'articolo 42-bis - introdotto in sede referente - il quale prevede che - nelle bollette elettrica e del gas - sia evidenziato lo sconto della riduzione delle aliquote degli oneri generali di sistema e il bonus sociale elettrico e gas, riportando le seguenti diciture: «Importi rideterminati a seguito di intervento del Governo e del Parlamento» e «Bonus sociale».
ARTICOLO 3-BIS. L'articolo 3-bis, inserito in sede referente, affida a un decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l'adozione della Strategia nazionale contro la povertà energetica sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale della povertà energetica. La Strategia deve stabilire gli obiettivi indicativi periodici, per l'elaborazione, a livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo e per l'integrazione delle azioni in corso di esecuzione e di quelle programmate nell'ambito delle politiche pubbliche.
ARTICOLO 4. L'articolo 4, commi 1-5 riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta a auto consumata dalle imprese energivore nel secondo trimestre 2022. Il comma 5-bis, inserito in sede referente, inserisce norme sul recupero dei rifiuti nei cementifici.
ARTICOLO 5. L'articolo 5 riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
ARTICOLO 6. L'articolo 6 incrementa di 25 milioni di euro complessivi per l'anno 2022, l'autorizzazione di spesa per l'autotrasporto, sia per compensare gli effetti dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, sia per la deduzione forfetaria di spese non documentate; concede, inoltre, alle imprese italiane di logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, un credito d'imposta per l'acquisto del componente AdBlue per la trazione dei mezzi di ultima generazione Euro VI/D (commi 3 e 4) nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, secondo una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente e per l'acquisto di metano (GNL) utilizzato per l'autotrazione dei mezzi (commi 5 e 6).
ARTICOLO 7. L'articolo 7, integrato in sede referente, ai commi da 1 a 3-bis, destina contributi a fondo perduto, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, con specifico riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine. I commi 3-ter e 3-quater, inseriti in sede referente, prorogano fino al 31 luglio 2022 i termini dei versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
ARTICOLO 8. L'articolo 8 estende la concessione delle garanzie straordinarie SACE a sostegno della liquidità delle imprese – previste dall'articolo 1 e dall'articolo 1-bis 1 del decreto-legge n. 23/2020 – anche a sostegno di comprovate esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia. Le garanzie in questione sono concedibili sino al 30 giugno 2022.
Il medesimo articolo interviene sulla disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI, di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto-legge n. 23/2020, disponendo che, fino al 30 giugno 2022, non è dovuta commissione per le garanzie rilasciate dal Fondo a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia.
Leggi anche: “Decreto Energia: tutte le novità per gli impianti FER nel testo approvato dalla Camera”