Fisco

Caro materiali, appalti pubblici di lavori e concessioni di lavori: cosa prevede il Decreto Aiuti

Un focus sugli articoli 26 e 27 del decreto-legge n. 50/2022

martedì 24 maggio 2022 - Redazione Build News

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Il Decreto Aiuti – decreto-legge n. 50/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio, contiene, tra le varie disposizioni urgenti per contrastare gli effetti della crisi in Ucraina, anche alcune rilevanti misure in materia di appalti pubblici di lavori.

In particolare – segnala Anaepa Confartigianato Edilizia - l’art. 26, al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, prevede che, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021 – compresi quelli affidati a contraente generale – lo stato di avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest’ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando le risultanze dei prezzari che le Regioni devono aggiornare entro il 31 luglio 2022 (aggiornamento infrannuale per il solo 2022), fermo restando i ribassi presentati in sede di offerta. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate.

I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari sono riconosciuti dalle stazioni appaltanti, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e nella misura del 90 per cento. Il certificato di pagamento dovrà essere emesso contestualmente allo stato di avanzamento dei lavori, o comunque entro cinque giorni dall’adozione del medesimo. Il pagamento è, comunque, effettuato al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate.

I nuovi prezzari si applicheranno anche alle procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, e sino al 31 dicembre 2022; transitoriamente potranno essere utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Per le lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto), la SA emette, entro 30 gg, un certificato di pagamento straordinario con l’evidenza dell’acconto per le lavorazioni effettuate e contabilizzate da tale data.

Nelle more dell’adozione dei prezzari regionali, le SA applicheranno subito un aumento del 20% al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni rispetto ai prezzari regionali al 31 dicembre 2021. Qualora all’esito dell’aggiornamento dei prezzari, risulti per il 2022 una variazione dei prezzi inferiore ovvero superiore alla suddetta percentuale, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio dei relativi importi, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori successivi all’adozione del prezzario aggiornato.

FONDO PER L’AVVIO DI OPERE INDIFFERIBILI. Viene istituito, infine, presso il MEF, il nuovo “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, con dotazione di 1,5 mld per il 2022, 1,7 mld di euro per il 2023, 1,5 mld annui per il 2024 e 2025 nonché 1,3 per il 2026, per compensare gli aumenti dei prezzi dei materiali relativi agli interventi legati al PNRR, al PNC e ai Commissari Straordinari – avviati successivamente al 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 – da disciplinare con uno o più DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro il 4 luglio 2022. Per contrastare il caro prezzi vengono quantificati complessivamente 3 miliardi di euro nel 2022, 2,75 miliardi di euro nel 2023, 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025 e 1,3 mld di euro per l’anno 2026.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONCESSIONI DI LAVORI. L'articolo 27 del Decreto Aiuti, recante “Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori”, dispone al comma 1 che “Per fronteggiare, nell’anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari autostradali di cui all’articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e quelli di cui all’articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all’aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale sia previsto l’avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato”.

Il comma 2 dispone che “Il quadro economico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è sottoposto all’approvazione del concedente ed è considerato nell’ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento del quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai fini della durata della concessione”.

IN ALLEGATO il Decreto Aiuti.

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