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Caro materiali da costruzione: 10 miliardi di euro per le compensazioni e per l’adeguamento dei prezzari da usare per le nuove gare

Il Mims fa il punto sugli interventi relativi alle sue competenze contenuti nel decreto-legge Aiuti approvato dal Consiglio dei Ministri

venerdì 6 maggio 2022 - Redazione Build News

fili-acciaio

Nuove risorse per oltre 9,5 miliardi di euro, che si aggiungono ai 470 milioni già previsti, per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici nel 2022 e assicurare la realizzazione delle opere pubbliche e dei progetti finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare; norme per favorire gli investimenti dei concessionari autostradali ed evitare che i maggiori costi si riflettano sui pedaggi pagati dall’utenza; un buono per incentivare l’uso dei mezzi pubblici; risorse per i servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale fino al 30 giugno 2022 necessari per la diversificazione degli orari scolastici; credito di imposta per l’autotrasporto riferito a veicoli meno inquinanti; proroga al 30 giugno 2022 per l’adozione delle linee guida sui trasporti eccezionali; possibilità per le Autorità di sistema portuale di costituire comunità energetiche rinnovabili. Queste le disposizioni di competenza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) contenute nel Decreto Aiuti - decreto-legge in materia di politiche energetiche nazionali e aiuti a famiglie e imprese - approvato dal Consiglio dei Ministri e in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Misure per fronteggiare l’aumento dei prezzi materiali da costruzione – Al fine di assicurare la realizzazione delle opere pubbliche avviate ed evitare che le nuove gare vadano deserte a causa del caro-materiali e dell’aumento dei prezzi dei carburanti e dell’energia, le nuove norme prevedono l’aggiornamento dei prezzari, misure di compensazione per i lavori eseguiti nel 2022 e l’adeguamento ai nuovi listini dei bandi pubblicati nell’anno in corso. In particolare, per far fronte all’aumento dei costi di realizzazione delle opere, lo Stato mette a disposizione risorse complessive per circa 10 miliardi (di cui 9,5 aggiuntivi rispetto a quanto già stanziato) sia per le compensazioni, sia per le nuove gare, a cui possono accedere le stazioni appaltanti che non dispongono di risorse proprie sufficienti a compensare le imprese sulla base dei prezzari rivisti. Nel complesso sono stanziati 3 miliardi di euro per l’anno in corso, 2,55 miliardi per il 2023 e 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

In base a quanto previsto dal decreto-legge, le Regioni devono aggiornare i prezzari delle lavorazioni entro il 31 luglio 2022 (in caso di inadempienza interverranno gli uffici territoriali del Mims). Nelle more di questa revisione, le stazioni appaltanti possono applicare un incremento del 20% rispetto ai prezzari in vigore al 31 dicembre 2021.

Per tutti i contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori relativo agli interventi eseguiti e contabilizzati nell’anno 2022 viene adottato applicando gli adeguamenti sopra definiti e i maggiori importi vengono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%. I prezzari aggiornati dalle Regioni restano in vigore fino al 31 dicembre 2022 e potranno essere utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia avvenuta entro tale data. Anche per l’esecuzione dei lavori previsti negli accordi quadro e già aggiudicati alla data di entrata in vigore del decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse complessivamente stanziate, possono utilizzare i prezzari aggiornati.

Per pagare alle imprese le compensazioni per i lavori effettuati nel 2022 le stazioni appaltanti, in primo luogo, devono utilizzare le risorse proprie, ad esempio rimodulando le somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi, oppure quelle disponibili relative ad altri interventi ultimati o derivanti da ribassi d’asta. Se tali azioni non dovessero assicurare risorse sufficienti, le stazioni appaltanti possono accedere ai due fondi esistenti presso il Mims che vengono rifinanziati: il primo, pari a complessivi 1,2 miliardi di euro (la precedente dotazione era pari a 200 milioni) per le opere previste dal Pnrr, dal Piano Complementare e per quelle commissariate; il secondo, pari a 1,32 miliardi (la precedente dotazione era pari a 270 milioni) per il resto dei lavori pubblici.

Per quanto riguarda, invece, i bandi che saranno pubblicati nel corso del 2022 relativi alle opere finanziate dal Pnrr e dal Piano complementare e alle opere commissariate, per far fronte ai maggiori costi risultati dall’adeguamento dei prezzari viene istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un fondo specifico con una dotazione complessiva di 7,5 miliardi di euro (1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026). Anche in questo caso, le stazioni appaltanti possono accedere al fondo qualora non dispongano di risorse proprie sufficienti.

Investimenti dei concessionari autostradali – La norma è diretta a favorire gli investimenti da parte dei concessionari, i quali possono rivedere il quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione, o già approvato alla data di entrata in vigore del decreto, utilizzando i prezzari di riferimento più aggiornati, ma senza che l’incremento del valore complessivo dell’investimento possa avere ricadute sulle tariffe per l’utenza.

Buono per gli abbonamenti del trasporto pubblico locale – Per incentivare l’uso dei mezzi pubblici e mitigare gli effetti del caro energia sulle famiglie, il decreto istituisce un ‘buono’ per gli utenti, studenti e lavoratori, dei servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il buono, che può essere utilizzato per un solo acquisto, e copre fino al 100% della spesa e comunque non può superare i 60 euro, è utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022. Ne possono usufruire le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno dichiarato un reddito personale non superiore a 35.000 euro. L’erogazione del buono avverrà con modalità informatica.

Servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale – Il decreto prevede ulteriori risorse a favore delle Regioni per assicurare fino al 30 giugno 2022 i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale legati alle esigenze delle scuole che, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno previsto orari scaglionati per l’inizio delle lezioni fino alla fine dell’anno scolastico in corso.

Sostegni all’autotrasporto – La disposizione introdotta nel decreto-legge stabilisce che le risorse del Fondo per l’autotrasporto di 500 milioni di euro (già istituito con un precedente decreto-legge per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) vengano utilizzate dagli operatori del settore come credito di imposta del 28% sulla spesa sostenuta per gli acquisti di carburante effettuati nel primo trimestre del 2022. Il credito di imposta è riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci che effettuano le attività con mezzi più ecologici superiori a 7,5 tonnellate, cioè quelli appartenenti alle classi Euro 5 ed Euro 6.

Porti come comunità energetiche – Per favorire la transizione energetica in ambito portuale, anche in vista dell’elettrificazione delle banchine (cold ironing), le Autorità di sistema portuale possono costituire una o più comunità energetiche per la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili. Attraverso questo strumento, che consente di abbattere i costi per la produzione di energie rinnovabili, le Autorità sono agevolate nel promuovere il consumo di energia ‘pulita’ da parte delle imprese portuali o retroportuali.

Trasporti eccezionali – Viene prorogato al 30 giugno 2022 il termine per l’adozione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili riguardante le linee guida sul trasporto eccezionale e i trasporti in condizioni di eccezionalità. La proroga del termine è volta ad evitare interruzioni dei transiti, con conseguenti blocchi delle filiere e dei cicli industriali alimentati dai manufatti trasportati. Al contempo, si prevede l’applicazione graduale della nuova disciplina per consentire agli enti proprietari o ai gestori delle strade di disporre del tempo necessario per effettuare le verifiche senza rallentamenti o ritardi nel rilascio delle autorizzazioni.

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