"La discrasia e l’incongruenza dei dati raccolti sono sintomatiche quanto meno di una disomogeneità del metodo di rilevazione seguito da ciascun Provveditorato, nonché dell’inadeguatezza scientifica della relativa verifica e del raffronto dei dati provenienti delle diverse fonti".
Lo ha affermato il Consiglio di Stato (Sezione V) con la sentenza n. 7363/2023 pubblicata il 27 luglio, con la quale Palazzo Spada si è pronunciato sul ricorso presentato dal Ministero delle Infrastrutture avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto le doglianze di Assistal (Associazione Nazionale Costruttori di Impianti), relative al decreto per le compensazioni per il caro materiali da riconoscere alle imprese per il primo semestre 2021. I dati utilizzati dal MIT, infatti, sono, in alcuni casi, palesemente contraddittori tra di loro, motivo per il quale il MIT deve procedere ad un supplemento di istruttoria.
Dopo il TAR Lazio, anche i Giudici di Palazzo Spada hanno condiviso le obiezioni dell’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti.
Necessario un supplemento istruttorio
“Ad avviso del Consiglio di Stato”, ha commentato l’Avvocato Varlaro Sinisi, dello studio legale associato Gentile - Varlaro Sinisi che ha seguito il ricorso, “è necessario un supplemento istruttorio che dovrà riguardare la «Fase di rilevazione» e la «Fase di revisione», precisando che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa erariale, il MIT potrà colmare eventuali lacune o dati errati anche mediante eventuale ricorso a fonti alternative, ivi comprese quelle utilizzate dall’Assistal per segnalare le incongruenze, che il Consiglio di Stato ha ritenuto affidabili”.
Carlini (Assistal): superare carenze e contraddizioni sul rilevamento dei prezzi
Il Presidente di Assistal Angelo Carlini, soddisfatto per il risultato ottenuto, ha così concluso: “Attendiamo, quindi, che il MIT proceda speditamente ad un supplemento di istruttoria, per superare le carenze e le contraddizioni sul rilevamento dei prezzi del primo semestre 2021, ribadendo che Assistal è pronta a collaborare fattivamente per la definizione dei nuovi principi di rilevamento dei prezzi, in modo tale che le imprese ottengano il giusto riconoscimento delle loro istanze”.
Ance: inadeguata la metodologia di rilevazione e l’istruttoria svolta dal MIT
Anche l'Ance (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili) è soddisfatta per altre due sentenze della quinta sezione del Consiglio di Stato, pubblicate sempre il 27 luglio scorso – n. 7355/2023 e n. 7359/2023 – che hanno confermato le decisioni del TAR Lazio (rispettivamente, sez. I, n. 8786/2022 e sez. III, n. 7215/2022), con le quali erano stati accolti i ricorsi giurisdizionali promossi dall’Ance avverso i decreti del MIT recanti la rilevazione delle variazioni percentuali dei prezzi relative al 2018 e al primo semestre del 2021. Anche il Consiglio di Stato ha affermato l'inadeguatezza della metodologia di rilevazione e dell’istruttoria svolta dal Ministero delle Infrastrutture.