Fisco

Caro materiali e contratti pubblici: un focus sull'art. 29 del decreto-legge Sostegni ter

Fino al 31 dicembre 2023 obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione dei prezzi all’interno dei bandi di gara, finora facoltative. L’obiettivo è favorire la concorrenza e ridurre i rischi di contenzioso

venerdì 4 febbraio 2022 - Redazione Build News

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Dopo la pubblicazione dei due decreti del MIMS sul caro materiali negli appalti pubblici, con il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Decreto Sostegni-ter) si aggiungono ulteriori previsioni finalizzate a contrastare l’aumento dei prezzi dei materiali e a compensare i maggiori oneri sostenuti dalle imprese. “Una importante revisione del meccanismo previsto dal Codice dei contratti pubblici per l’adeguamento dei prezzi di aggiudicazione ai costi dei materiali e per la determinazione dei prezzi posti a base degli appalti”, evidenzia Anaepa Confartigianato Edilizia.

Nel dettaglio, l’art. 29 del D.L. n. 4/2022, che è già in vigore dal 27 gennaio con la pubblicazione del decreto in G.U., prevede fino al 31 dicembre 2023 l’obbligatorietà dell’inserimento delle clausole di revisione dei prezzi all’interno dei bandi di gara (previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti), finora facoltative. L’obiettivo è di favorire la concorrenza e ridurre i rischi di contenzioso.

In particolare, poi, per i contratti relativi ai lavori, viene previsto che in presenza di variazioni annuali dei costi dei materiali superiori al 5% (non più del 10%), la parte eccedente tale percentuale verrà assorbita per l’80% (non più 50%) dalle stazioni appaltanti, in espressa deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice dei Contratti.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 27 aprile, l’Istat procederà al calcolo, su base semestrale, delle variazioni dei prezzi dei materiali più rilevanti per l’esecuzione delle opere pubbliche; sulla base di tali rilevazioni effettuate dall’ISTAT, il MIMS determinerà entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, tramite decreto ministeriale, le variazioni dei singoli materiali da costruzione più significativi nel corso del semestre.

La compensazione – stabilisce il decreto – è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto ministeriale di rilevazione delle variazioni, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. Rispetto al regime precedente, quindi, si riducono significativamente gli oneri che l’impresa deve assumere a fronte di forti aumenti dei costi dei materiali.

L’appaltatore dovrà quindi presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta del decreto Mims con la determinazione delle variazioni subite dai prezzi dei materiali edili. Sarà il direttore dei lavori della stazione appaltante a verificare l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dei lavori accerta altresì che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

In caso di comprova di una onerosità inferiore alle percentuali riportate nei decreti ministeriali, la compensazione sarà riconosciuta nei limiti di tale predetta inferiore variazione; nel caso, invece, di comprova di una onerosità maggiore, la compensazione sarà riconosciuta nel limite massimo della variazione riportata nei decreti. In entrambi i casi, naturalmente, la compensazione verrà comunque erogata per l’eccedenza del 5% del prezzo e nella misura massima dell’80% di tale eccedenza.

Il decreto specifica, poi, che le compensazioni non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Infine, il Dl interviene sulla questione dei prezzari regionali, stabilendo che il MIMS sarà tenuto, con proprio decreto da adottare entro il prossimo 30 aprile, ad emanare apposite Linee Guida per la determinazione dei prezzari, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’ISTAT, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni.

Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le Linee Guida del MIMS, le SS.AA. per i contratti relativi ai lavori possono – ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni di cui si compone l’appalto – incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari, sulla base degli esiti delle rilevazioni ministeriali di cui ai predetti decreti semestrali adottati dal Ministero.

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