Il nuovo meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo, di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 29 del decreto-legge Sostegni ter (Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4), “appare maggiormente oneroso per le stazioni appaltanti atteso che la compensazione viene presa in considerazione allorché la variazione di prezzo supera il 5 per cento e nella misura dell'80 per cento dell'eccedenza mentre a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo possono essere valutate solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà”.
Lo evidenziano i tecnici del Senato nella nota di lettura del Servizio del bilancio.
“Alla luce delle suddette considerazioni, in merito al nuovo meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo, andrebbe chiarito se tale adeguamento possa determinare, in caso di incremento dei prezzi, un impatto sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quello già scontato a legislazione vigente”, chiedono i tecnici.
Inoltre, “andrebbero fornite ulteriori delucidazioni circa la possibilità che l'incremento dei prezzi, da compensare con il meccanismo previsto al comma 1, possa causare oneri aggiuntivi nei confronti delle stazioni appaltanti e, conseguentemente, effetti sugli equilibri di bilancio di tali enti. A tal proposito si segnala che l'individuazione delle ulteriori risorse previste dalla presente disposizione per far fronte ad eventuali forme di compensazione delle variazioni di prezzo, è a valere su fondi o disponibilità che a legislazione vigente hanno già una propria finalità la cui realizzazione, per effetto dell'utilizzo previsto nella presente disposizione, potrebbe essere compromessa o richiedere ulteriori stanziamenti, con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Ci si riferisce in particolare all'utilizzo delle somme appositamente accantonate per imprevisti, delle somme derivanti da ribassi d'asta, del fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche che in genere vengono destinate per fronteggiare sopravvenute esigenze o temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali”.
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