La Legge di Bilancio 2024 ha prorogato il meccanismo di aggiornamento dei prezzi, di cui all’articolo 26 del Decreto-Legge “Aiuti” (DL 50/2022), ai lavori eseguiti o contabilizzati nel corso dell’anno 2024.
In attuazione della Legge di Bilancio 2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Decreto n. 47 del 28 febbraio 2024, ha definito le modalità operative per accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 76/2020.
Il Decreto n. 47 del 28 febbraio 2024 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2024.
Quattro finestre temporali
Le stazioni appaltanti potranno inviare telematicamente le istanze di accesso al Fondo, utilizzando quattro finestre temporali:
- I finestra: 1° aprile – 30 aprile 2024;
- II finestra: 1° luglio – 31 luglio 2024;
- III finestra: 1° ottobre – 31 ottobre 2024;
- IV finestra: 1° gennaio 2024 – 31 gennaio 2025.
L’istanza di accesso alle risorse del Fondo per la prosecuzione dei lavori pubblici deve essere presentata attraverso la piattaforma https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it, attiva fino al 31 gennaio 2025.
I termini entro i quali il Mit esaminerà le domande
I termini entro i quali il Mit esaminerà le domande ricevute sono i seguenti:
- entro il 31 maggio 2024, per le istanze presentate dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024;
- entro il 31 agosto 2024, per le istanze presentate dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;
- entro il 30 novembre 2024, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
- entro il 29 febbraio 2025, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.
L’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche è previsto:
- per gli appalti pubblici di lavori (compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi-quadro), aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
- per gli accordi quadro di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’art. 26, co. 7 del D.L. Aiuti (“Fondo opere indifferibili”), con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
- per gli appalti di lavori nonché gli accordi-quadro delle società del Gruppo RFI, dell’Anas e degli altri soggetti operanti nei settori speciali che non applicano prezzari regionali;
- per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo RFI e ANAS, in essere alla data di entrata in vigore del decreto, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024.