Il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 6978 del 14 ottobre 2022, in sede cautelare, ha confermato la sentenza del TAR Lazio 7215/2022, con la quale quest’ultimo aveva accolto il ricorso proposto da ANCE avverso il Decreto del MIMS dell’11 novembre 2021, recante la “Rilevazione delle percentuali, in aumento o diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.
Palazzo Spada ha respinto l'istanza cautelare richiesta dal MIMS contro la suddetta sentenza.
Secondo il Consiglio di Stato “le questioni poste con i motivi di appello vanno approfondite nella sede propria dell’udienza di merito”, e “il periculum in mora prospettato dal Ministero appellante – il danno procurato alle imprese dalla tardiva rilevazione della variazione dei prezzi dei materiali della quale le stazioni appaltanti dovranno tener conto in fase di esecuzione dei contratti – è superato dall’interpretazione dell’effetto conformativo della sentenza impugnata nel senso che la riedizione del potere derivante dalla caducazione del provvedimento non esclude la transitoria applicazione delle variazioni dei prezzi già accertare, salvo compensazioni in aumento o diminuzione all’esito della definizione nel merito del giudizio”.
In allegato l'ordinanza del Consiglio di Stato.