Con la sentenza n. 7215/2022 pubblicata il 3 giugno il Tar Lazio ha accolto parzialmente il ricorso dell'Ance per l’annullamento e/o l’accertamento dell’illegittimità e la conseguente integrazione, in parte qua, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell’11 novembre 2021, pubblicato il 23 novembre 2021, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”, degli Allegati n. 1 e 2 al suddetto Decreto, oltre che di tutti i provvedimenti correlati.
L'Ance ha contestato - tramite la proposizione di due distinti motivi di ricorso – che la metodologia seguita per la rilevazione degli incrementi seguiti, lamenta l’attendibilità dei dati emersi con riguardo ad un certo numero di materiali più significativi oggetto di rilevazione e si duole del fatto che l’istruttoria condotta sarebbe stata carente e avrebbe condotto a risultati non in linea con gli incrementi di prezzo che, in realtà, aveva fatto registrare il mercato.
A comprova di tale anomalia, ha prodotto in comparazione i dati emersi a seguito di apposite rilevazioni commissionate a provider privati che darebbero evidenza di significative differenze.
L'Ance ha chiesto, in via principale, l’annullamento in parte qua del decreto Ministeriale, e segnatamente con riguardo alla 15 voci in contestazione, instando per la sostituzione di tali valori di incremento con quelli proposti dalla ricorrente, scaturenti dalla predetta rilevazione e, in via subordinata, insta per un supplemento d’istruttoria volto all’accertamento della reale variazione percentuale del prezzo dei suddetti materiali.
Secondo il Tar Lazio la richiesta di Ance di utilizzare a parametro i dati offerti dalle fonti alternative proposte non può trovare accoglimento “stante che il sistema di rilevazione Ministeriale conserva una propria complessiva validità e pertanto deve essere demandato al prudente apprezzamento dell’Amministrazione l’individuazione delle modalità più appropriate (ed eventualmente l’utilizzo anche dei dati riportati da parte ricorrente) per addivenire ad un affinamento delle rilevazioni condotte con riguardo alle voci di prezzo in questione e all’approntamento degli eventuali opportuni correttivi sulle risultanze emerse. Ciò anche in ragione del fatto che Ance, accanto a quelli di alcuni providers, si limita a produrre, per talune voci, dati reperiti da aziende fornitrici. E non vi è chi non veda come tali dati non possano di certo acquisire di per sé una maggiore attendibilità di quelli individuati all’esito della ben più complessa e capillare attività ricognitiva Ministeriale”.
Il Tar Lazio ha ritenuto fondato il ricorso con riferimento alla domanda proposta in via subordinata e ha dichiarato “tenuto il Ministero resistente all’espletamento – con riguardo ai rilevati incrementi di prezzo dei materiali più significativi in contestazione nel presente giudizio - di un supplemento istruttorio, condotto anche autonomamente ed eventualmente facendo ricorso anche ad altre fonti e tenendo, se del caso, anche conto delle introdotte nuove metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati”.
IN ALLEGATO la sentenza.