In dipendenza dell’andamento dei tassi di interesse e dell’impatto sociale derivante dall’aumento delle rate dei mutui, il decreto-legge “Omnibus” o “Asset”, approvato dal Consiglio dei Ministri di ieri 7 agosto 2023, istituisce, per l’anno 2023, una imposta straordinaria a carico degli intermediari finanziari, escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).
Come sarà calcolata l'imposta
L’imposta straordinaria è determinata applicando un’aliquota pari al 40 per cento sul maggior valore tra:
a. l’ammontare del margine d’interesse di cui alla voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
b. l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
L’imposta straordinaria sarà versata nel corso del 2024 e non sarà deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Le maggiori entrate derivanti da tale imposta saranno destinate al finanziamento del fondo per i mutui sulla prima casa e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.
La precisazione del MEF
“La misura proposta dal ministro dell’economia e delle finanze, condivisa e approvata dal Consiglio dei ministri nasce sulla scia di norme già esistenti in Europa in materia di extra margini bancari”, precisa in un comunicato il MEF.
“Al tempo stesso la misura, ai fini della salvaguardia della stabilità degli istituti bancari, prevede anche un tetto massimo per il contributo che non può superare lo 0,1 % del totale dell’attivo. A questo proposito si ricorda che la base imponibile di tale imposta è determinata dal maggior valore tra l’ammontare del margine d’interesse di cui alla voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Si osserva infine che gli istituti bancari che hanno già adeguato i tassi sulla raccolta così come raccomandato lo scorso 15 febbraio con specifica nota da Bankitalia, raccomandazione poi richiamata dal ministro Giorgetti in occasione dell’assemblea Abi lo scorso 5 luglio, non avranno impatti significativi come conseguenza della norma approvata ieri in Cdm”, conclude il comunicato stampa del Ministero dell'Economia.
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