Con la sentenza n. 13963 del 7 aprile 2016, la Corte di cassazione (III sezione penale) ha precisato che il permanere dell'obbligo di esposizione del cartello non sussiste solamente in caso di cantiere effettivamente attivo.
L'esposizione del cartello indicante il titolo abilitativo e i nominativi dei responsabili “deve non solo essere effettuata all'inizio dei lavori ma protrarsi in maniera continuativa durante tutta la fase di esecuzione degli stessi, ivi compresi i periodi in cui i lavori siano momentaneamente sospesi, risultando irrilevante la causa della sospensione”.
La Cassazione osserva che “la circostanza che il cartello fosse presente all'inizio dei lavori non esclude la configurabilità del reato, in quanto ciò che rileva è che lo stesso non fosse esposto al momento del controllo da parte del personale di vigilanza, in quanto funzione del cartello è proprio quella di rendere edotti gli organi di vigilanza dell'esistenza in loco di interventi edilizi, al fine di consentire l'espletamento di tutte quelle attività di verifica dell'osservanza della normativa edilizia e di corrispondenza dell'assentito al realizzato (Sez. 3 30/04/2014, n. 28123). Inoltre, la finalità cui assolve l'obbligo di apposizione del cartello, deve ritenersi che sia anche quella di indicare i soggetti responsabili, nel caso in cui durante lo svolgimento delle attività di cantiere derivino danni a terzi”.
Secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, i destinatari dell'obbligo “vanno individuati nel titolare del permesso di costruire, nel committente, nel costruttore e nel direttore dei lavori sulla base di quanto espressamente previsto dalla L. n. 47 del 1985, art. 6 e, oggi, dall'art. 29, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001”.