Nel caso in cui la vista panoramica dalla propria abitazione è messa a rischio da costruzioni o piantumazione di alberi, è possibile visionare i progetti edili che la minacciano anche in assenza di rischio di abuso edilizio? Secondo il Tar Sardegna, con la sentenza 10 agosto 2021 n. 586, la risposta è affermativa.
Il privato può visionare i progetti del vicino e presentare ricorso entro 60 giorni
Il caso preso in esame riguarda un cittadino che vedeva minacciato il panorama di casa propria a causa di un intervento edilizio da realizzarsi su un terreno adiacente. Il Tar ha stabilito che l’esigenza di tutela del panorama è indipendente dall’edificabilità urbanistica. Se quindi è minacciato il panorama, il proprietario confinante può visionare i progetti del vicino. Se poi emergeranno irregolarità, il privato può contestare la costruzione con uno specifico ricorso, da presentare entro i 60 giorni dalla conoscenza del progetto.
L’accesso agli atti, ribadisce il Tar, va garantito subito, non a lavori iniziati, perché a quel punto sarebbe troppo tardi.
Tutela del panorama privato, una materia complessa
La tematica connessa alla tutela del panorama privato resta ad ogni modo complessa, perché tra privati non basta una visuale suggestiva goduta da tempo per contrastare i progetti del vicino che intenda elevare costruzioni o anche solo piantare alberi nel proprio giardino. Si può impedire la costruzione altrui soltanto se esiste una servitù di veduta tra due fondi, ovvero solo se vi è uno specifico vincolo trascritto sul fondo. In mancanza di tale titolo, il vicino può costruire e piantare alberi di alto fusto (purché a tre metri dal confine) anche se tali alberi sottraggono panorama, con l’unico obbligo di evitare atti che hanno il solo risultato di danneggiare il fondo del vicino.