Fisco

Case antisismiche: per il sismabonus al 110% l'atto di acquisto va stipulato entro il 31 dicembre 2021

La detrazione è elevata al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021

martedì 3 novembre 2020 - Redazione Build News

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Il Sisma Bonus al 110% è riconosciuto per l'acquisto di case antisismiche su tutte le unità immobiliari costruite entro il 31 dicembre 2021, ma vendute dopo i successivi 18 mesi?

A questo quesito ha risposto l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 515/2020.

“Affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 63 del 2013, così come integrata dagli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34 del 2019 e nel rispetto delle relative prescrizioni peculiari (cfr. circolare n. 24/E del 2020)” è necessario “che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021”, ha precisato l'Agenzia delle Entrate.

“Ragioni sistematiche confermano tale interpretazione poiché le detrazioni previste dall'articolo 16, comma 1-bis (cui il comma 1-septies attraverso il comma 1-quater rimanda) si riferiscono alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021”, si legge nella Risposta n. 515/2020.

Nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che il Superbonus 110% si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.

In particolare, per effetto di quanto disposto dal citato articolo 119 del decreto Rilancio, la detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-sepites è elevata al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

In allegato la Risposta n. 515/2020

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