Sentenze

Case popolari, il principio di destinazione esclusiva dei proventi delle alienazioni non è derogabile

La Corte costituzionale ha bocciato una norma della Regione Abruzzo che non rispettava il vincolo di destinazione esclusiva a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente

martedì 27 dicembre 2016 - Redazione Build News

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L’art. 5 della legge della Regione Abruzzo n. 10 del 2015 (“Norme per l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”), che consente alle Ater abruzzesi di destinare il venti per cento dei proventi derivanti dall’alienazione degli alloggi al ripianamento dei loro deficit finanziari (comma 3) e ai comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti di destinare la stessa quota percentuale dei proventi alla realizzazione di opere di urbanizzazione nei quartieri dove sono localizzati immobili di edilizia residenziale pubblica (comma 5), si pone in contrasto con il principio di destinazione esclusiva dettato dalla norma statale, ed è pertanto costituzionalmente illegittimo.

Lo ha stabilito la Consulta nella sentenza n. 273/2016.

Con la sentenza n. 38/2016, richiamata nella sentenza succitata, la Corte Costituzionale ha affermato che l’art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 47 del 2014, nell’imporre la destinazione esclusiva dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, esprime una scelta di politica nazionale di non depauperamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, diretta a fronteggiare l’emergenza abitativa e, al tempo stesso, la crisi del mercato delle costruzioni. Si tratta di una scelta che, nell’ambito di un più ampio disegno di politica economica nazionale delineato dal legislatore, mira a finanziare il programma straordinario di edilizia residenziale attraverso piani di alienazioni che privilegiano, come dispone lo stesso art. 3, comma 1, lettera a), la «possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all’edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale», quindi al fine di conseguire un altro obiettivo generale di finanza pubblica.

Il vincolo di destinazione esclusiva stabilito dalla norma statale va pertanto considerato come l’espressione di un principio fondamentale nella materia «coordinamento della finanza pubblica», con il quale il legislatore statale ha inteso fissare una regola generale di uso uniforme delle risorse disponibili provenienti dalle alienazioni immobiliari, sicché una norma regionale «che consente agli enti di gestione di destinare parte dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a un diverso fine contrasta con il principio dettato dalla norma di riferimento e invade, in questo modo, la competenza concorrente dello Stato nella materia “coordinamento della finanza pubblica”, violando l’art. 117, terzo comma, Cost.» (sentenza n. 38 del 2016).

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