Nei casi in cui in sede istruttoria siano emerse diverse ricostruzioni del medesimo fatto ad opera delle parti interessate, l’iscrizione nel Casellario informatico non può limitarsi a riportare il contenuto della segnalazione della stazione appaltante, ma deve menzionare la diversa (e opposta) prospettazione dell’impresa destinataria della stessa annotazione.
In caso contrario, sarebbe svalutata l’utilità della notizia contenuta nell’annotazione, poiché il suo contenuto sarebbe sostanzialmente rimesso alla stazione appaltante che procede alla segnalazione; ciò, fatta salva la possibilità dell’ANAC, ove ritenga le memorie difensive non conferenti, di indicare le ragioni della ritenuta irrilevanza, anche con eventuale riferimento all’esistenza (o inesistenza) di un contenzioso giurisdizionale sul punto o, ancora, agli eventuali esiti dello stesso.
È quanto deciso dal TAR Lazio che ha annullato un provvedimento di annotazione, adottato nel 2013, con il quale, ai sensi dell’allora vigente art. 8, co. 2, lett. d) del D.P.R. n. 207/2010, era stata disposta l’annotazione nel Casellario informatico della revoca di un’aggiudicazione per mancata stipula del contratto per fatto dell’impresa (Tar Lazio, Roma, 8 marzo 2019, n. 3098, in linea con Tar Lazio, Roma, sentenza 10 marzo 2015, n. 3943).
Ciò che, invece, l’annotazione taceva erano le ragioni della ricorrente, poiché evidenziava che quest’ultima si era legittimamente sottratta alla stipula del contratto per inutile decorso del termine di 180 giorni di vincolatività dell’offerta.
Per tale ragione, la società ricorrente aveva lamentato, inter alia, la violazione del principio del contraddittorio, il difetto di istruttoria e di motivazione.
A tale proposito, si ricorda che il Casellario informatico è una banca dati – istituita presso l’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – messa a disposizione delle stazioni appaltanti per l’individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici; gli stessi dati sono inoltre messi a disposizione delle SOA per lo svolgimento dell’attività di attestazione e di controllo.
Le imprese iscritte ai servizi informatici dell’ANAC (es. AVCpass) possono in ogni momento accedere ai suddetti dati con riferimento alla propria posizione e, come concorrenti, a una gara d’appalto possono accedere al Casellario per visionare le posizioni di tutti gli altri concorrenti durante lo svolgimento della procedura.
Per quanto concerne la segnalazione dei fatti soggetti ad annotazione nel Casellario da parte delle stazioni appaltanti, la vigente disciplina dello stesso è contenuta nel regolamento dell’ANAC di cui alla delibera 6 giugno 2018.
Con riferimento al caso specifico, il TAR ha evidenziato la violazione del principio del contraddittorio e il difetto di motivazione, rilevando che l’annotazione nel Casellario informatico dell’ANAC delle notizie ritenuti “utili” deve avvenire “in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa”, ciò che presuppone che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate (TAR Lazio, Roma, sez. I, 18 febbraio 2019, n. 2178; Id., 24 aprile 2018, n. 4577).
Questo comporta un onere di completezza espositiva e di motivazione da parte dell’Autorità, laddove, in sede istruttoria, l’operatore economico a carico del quale l’iscrizione è destinata a produrre effetti abbia evidenziato una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quelli segnalati dell’Amministrazione.
In tal caso, l’ANAC è tenuta a darne conto in sede di provvedimento ovvero, laddove le ragioni dell’operatore economico siano ritenute inconferenti, è tenuta ad indicarne le ragioni, poiché la “pubblicità notizia” delle circostanze annotate nel Casellario incide comunque in maniera mai “indolore” nella vita dell’impresa.
Infatti, le conseguenze negative dell’annotazione possono conseguire anche laddove le annotazioni assumano la “forma che non prevede l’automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell’”immagine” sia sotto quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche” (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III, 29 marzo 2013, n. 3233). (fonte: Ance)
In allegato la sentenza