Una casetta per bambini costruita sul tronco di una palma a Lavagna va demolita perché abusiva. Lo ha stabilito dapprima un’ordinanza del sindaco che ha equiparato l’opera a una vera e propria costruzione, utilizzata stabilmente e quindi non precaria. Successivamente, dopo il ricorso, lo ha deciso anche il Tar di Genova con la sentenza 507/2023 che ha dato ragione al Comune perché non sussistevano sia il requisito di precarietà strutturale sia quello di precarietà funzionale. In altri termini la solida casetta sull’albero veniva utilizzata con continuità per i giochi dei bambini.
L'edilizia libera
Non possono
essere ritenute abusive invece tutte le strutture più varie, di mero arredo,
che non aggravano il carico urbanistico e garantiscono un utilizzo solo
temporaneo dei luoghi: queste rientrano nel concetto di edilizia libera per cui
non è necessario alcun titolo, se vi sono caratteristiche di temporaneità.
Onde evitare
fraintendimenti il legislatore ha elencato le opere permesse nella Tabella A,
sezione II, punto 29, del Decreto legislativo 222/ 2016 e nel “glossario”
ministeriale (Dm 2 marzo 2018). Si tratta di tende, pergotende, stalli per
biciclette, muretti, barbecue in muratura, altalene, scivoli, dondoli, panche,
tavoli da picnic, cucce di cani, vasi e fioriere mobili. Fermo restando che non
vi siano altri tipi di vincoli per esempio di tipo ambientale o paesaggistico.
E per
salvare dalla demolizione le casette sugli alberi per bambini proprio non si
può fare niente? Non si potrebbe per esempio regolarizzare l’intervento con una
Cia (comunicazione di inizio attività) o una Scia (segnalazione certificata di
inizio attività)? Il caso di Lavagna fa indubbiamente riflettere e lascia
aperti interrogativi. Nel frattempo possiamo intonare la canzone di Lucio
Dalla: “Una casetta piccola così… attenti al lupo”!