Rispondendo lo scorso 31 gennaio all’istanza di consulenza giuridica presentata dalla CIPAG (Cassa di previdenza e assistenza dei Geometri), l’Agenzia delle Entrate ha confermato, anche per i geometri, la deduzione del contributo integrativo minimo - che altrimenti rimarrebbe in capo al geometra senza alcuna possibilità di recupero sul cliente (c.d. esercizio del diritto di rivalsa) - nelle ipotesi in cui il volume d’affari annuo sia limitato o pari a zero.
Resta esclusa, invece, la deducibilità del contributo integrativo richiesto dalla Cassa a seguito di accertamento fiscale in cui viene rettificato in aumento il volume d’affari IVA.