Con la sentenza n.26574/2017 pubblicata il 9 novembre, la seconda sezione civile della Corte di cassazione ha ribadito (si veda Cass. n. 11540/1992) che “la circostanza che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto, non vale ad attribuirgli le veste di appaltatore nei confronti dell'acquirente e a quest'ultimo la qualità di committente nei confronti del primo”.
Pertanto, l'acquirente “non può esercitare l'azione per ottenere l'adempimento del contratto d'appalto e l'eliminazione dei difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., spettando tale azione esclusivamente al committente del contratto d'appalto di natura contrattuale, diversamente di quella prevista dall'art. 1669 cod, civ. di natura extracontrattuale operante non solo a carico dell'appaltatore nei confronti del committente, ma anche a carico del costruttore nei confronti dell'acquirente”.