Con la sentenza n. 6673/2017 pubblicata ieri, la quinta sezione civile della Cassazione ha richiamato il consolidato orientamento della suprema Corte secondo cui "non è soggetto ad IRAP il professionista (nella specie, avvocato) che svolga l'attività all'interno di una struttura altrui, in tal caso difettando l'autonomia organizzativa, che è presupposto dell'imposta" (Cass. n. 21150 del 2014).
Il requisito della "attività autonomamente organizzata", di cui all'art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ricorre "quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse" (Cass. n. 25311 del 2014), non essendo "sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma essendo anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata" (Cass. n. 9692 del 2012).
Secondo la Cassazione, nel caso in esame la Commissione tributaria regionale della Toscana è incorsa nell'errore di diritto ad essa addebitata nel ritenere che "la possibilità di avvalersi di una struttura organizzata ancorché non propria" consentiva di ravvisare il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. Il caso in esame riguarda un dottore commercialista che ha proposto un ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che - nel giudizio introdotto con l'impugnazione dell'avviso di accertamento, ai fini dell'IRAP per gli anni 2001, 2002 e 2003, con il quale gli veniva contestata la mancata dichiarazione ed il mancato pagamento dell'imposta -, accogliendone parzialmente l'appello, e rigettando quello incidentale dell'Agenzia delle entrate, ha ritenuto non dovuta l'imposta per gli anni 2001 e 2002, nel corso dei quali il contribuente aveva svolto il tirocinio, fruendo di compensi, presso uno studio associato, mentre ha ritenuto il contribuente tenuto al pagamento dell'imposta per il 2003, anno a partire dal gennaio del quale, superato l'esame di Stato ed iscritto all'albo, aveva continuato a svolgere l'attività professionale per il medesimo Studio associato.
In allegato la sentenza