Con la sentenza n.3915/2016, la Corte di cassazione ha bocciato il ricorso proposto dall’Ordine degli Ingegneri di Verona e di Venezia e confermato il principio affermato dal Consiglio di Stato della riserva ai soli architetti degli interventi professionali sugli immobili vincolati, ai sensi dell’art.52 del R.D. 2537/25.
Secondo la suprema Corte “la decisione del Consiglio di Stato - là dove per un verso nega che la normativa italiana che riserva ai soli architetti i lavori riguardanti gli immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico, violi il principio di parità di trattamento; e, per l'altro verso, esclude che per effetto della direttiva n. 85/384/CEE sul reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura, si assista ad un accesso indiscriminato alla professione di architetto degli ingegneri non italiani e ad un corrispondente rischio di discriminazioni a rovescio per gli ingegneri civili italiani - resta pur sempre iscritta, e circoscritta, entro l'orbita della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, i cui eventuali errori di diritto non possono essere censurati in questa sede, non essendo rinvenibile una aprioristica affermazione nel senso della impossibilità di assicurare la richiesta tutela per ragioni di sistema attributivo”.
Per la Cassazione non è riscontrabile il denunciato vizio di "abnormità della decisione" per "radicale stravolgimento delle norme di riferimento", e non è neppure configurabile il lamentato eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore. Inoltre, è “priva di rilevanza, e quindi inammissibile per astrattezza”, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia formulata dai ricorrenti.
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