Il gazebo in legno rientra fra i c.d. IPRiPi (Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità), senza necessità di autorizzazione sismica. La costruzione di un gazebo in legno non richiede il collaudo statico e può essere ricondotta nell'ambito dell'edilizia libera.
Lo ha precisato la Corte di cassazione penale (Sez. 3) nella sentenza n. 12851/2020 pubblicata il 24 aprile (Data Udienza 06/02/2020).
In questa pronuncia la suprema Corte ha ricordato che “l'art. 67 del d.P.R. 380/2001 prevede che il collaudo statico riguardi solo le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1 dei d.P.R. Le strutture in legno, come quelle in esaime, non rientrano tra quelle previste nell'art. 53 comma 1 d.P.R. 380/2001 (1. Ai fini del presente testo unico si considerano: a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica; b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entita' tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto; c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica e' assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli)”.
In allegato la sentenza