La realizzazione di un portico è un intervento edilizio soggetto a permesso di costruire.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 4956/2015 depositata il 3 febbraio, che si basa sulla nozione di pertinenza più volte precisata dalla suprema Corte.
Rientrano nella nozione di pertinenza le cose, mobili ed immobili, le quali, pur conservando la loro individualità ed autonomia, vengono poste in durevole rapporto di subordinazione con altre per servire al miglior uso di queste ovvero per aumentarne il decoro e dalle quali possono essere separate senza alterazione dell'assenza e della funzione sia della cosa principale che di quella accessoria.
IL PORTICATO NON È UNA PERTINENZA. La Corte di cassazione (Sez. 3, n. 12938 del 07/10/1988 – dep. 26/09/1989, Bifulco, Rv. 182157) ha escluso che un porticato possa essere annoverato tra le pertinenze, poiché il portico non conserva una propria individualità e non è utilizzabile autonomamente.
In materia edilizia, per pertinenza deve infatti intendersi un'opera che non sia parte integrante o costitutiva di un altro fabbricato, così che deve escludersi tale qualifica all'ampliamento di un edificio anche se finalizzato al completamento o miglioramento dei bisogni cui l'immobile principale è destinato (Sez. 3, n. 33657 del 12/07/2006 - dep. 06/10/2006, Rossi, Rv. 235382; in applicazione di tale principio si è esclusa la natura pertinenziale del portico di un fabbricato).