“Come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la canna fumaria non è una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto e quindi non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 907” del Codice civile.
Lo ha riaffermato la Corte di cassazione, sezione 2 civile, con la sentenza n. 10618/2016 depositata il 23 maggio.
La suprema Corte ha deciso di dare continuità al suddetto orientamento giurisprudenziale considerando le caratteristiche dei manufatti in questione, e cioè semplici tubi in materiale metallico.
Per quanto riguarda il tema delle immissioni di cui all'art. 844 cc, la Cassazione ricorda che “la valutazione della tollerabilità, ove adeguatamente motivata, nell'ambito dei criteri direttivi indicati dal citato art. 844 cod. civ., con particolare riguardo a quello del contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità”.