Con la sentenza n. 11577/2016 depositata il 6 giugno, la Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui, ai fini della revisione prezzi di un appalto di opera pubblica, “nel quadro di applicazione dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986 numero 41, nessun rilievo riveste l'aggiudicazione provvisoria ed il tempo eventualmente intercorrente tra essa e l'aggiudicazione definitiva e/o la stipulazione del contratto”.
La suprema Corte ha di recente chiarito che, in tema di pubblici appalti, l'aggiudicazione provvisoria “ha natura di atto endoprocedimentale, che, quantunque generi tra le parti situazioni giuridiche preliminari tutelabili in sede giurisdizionale, non può mai determinare l'instaurazione del rapporto contrattuale finale tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario, potendo tale risultato raggiungersi solo con l'aggiudicazione definitiva, che non è atto meramente confermativo o esecutivo ma è un provvedimento affatto autonomo e diverso rispetto all'aggiudicazione provvisoria anche quando ne recepisca interamente i contenuti”.
Secondo la Cassazione “dal momento che la revisione prezzi tende a ristabilire il rapporto sinallagmatico tra la prestazione dell'appaltatore e la controprestazione dell'Amministrazione, adeguando il corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato qualora questi superino la soglia prevista dall'alea contrattuale come determinata dalla legge, essa può operare soltanto dopo che il rapporto contrattuale sia sorto, e cioè non prima dell'aggiudicazione definitiva”.