Con l'ordinanza n. 18342/2019, la terza sezione civile della Corte di cassazione ha ribadito che la scelta del titolo autorizzativo all'esecuzione di opere, in relazione al tipo di intervento edilizio progettato, rientra nelle competenze tecniche del professionista incaricato di progettare l'opus finanche nell'ipotesi di un accordo illecito fra le parti per porre in essere un abuso edilizio (Cass. 21/05/2012, n. 8014).
Pertanto, la incompletezza della istruttoria della pratica amministrativa o l'erronea individuazione del titolo autorizzatorio, avendo carattere strumentale e preliminare rispetto all'esecuzione dell'opera su cui il direttore dei lavori aveva uno specifico ed ulteriore obbligo di controllo e di verifica, non possono ricadere sul committente che, in quanto profano, neppure avrebbe avuto gli strumenti per percepire l'errore.
In allegato l'ordinanza