Con l'ordinanza n. 42818/2018 la settima sezione della Corte di cassazione penale ha ribadito “l'orientamento consolidato di questa corte in base al quale la speciale disciplina antisismica si applica a tutte le costruzioni, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, realizzate in zone delle quali sia dichiarata la sismicità, a prescindere dai materiali e dalle relative strutture nonché dalla natura precaria o permanente dell'intervento, attesa la natura formale dei relativi reati ed il fine di consentire il controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche”.
Si veda in particolare la sentenza Sez. 3, n. 6591 del 24/11/2011 Ud. (dep. 17/02/2012), D'Onofrio, Rv. 252441 (Fattispecie relativa a piscina prefabbricata): "Le disposizioni antisismiche previste dagli artt. 83 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, anche quando si impieghino per la realizzazione delle opere elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura e al cemento armato".
In allegato l'ordinanza n. 42818/2018 della Cassazione