Le distanze legali tra gli edifici che sono oggetto della previsione di cui all'art. 873 del Codice civile sono le distanze lineari. Pertanto, non possono essere considerate né quelle che si misurano in verticale tra una porzione di fabbricato sottostante e quella sovrastante, né le consistenze immobiliari appartenenti ai soggetti terzi.
Lo ha confermato la Corte di cassazione (sezione 2 civile) nella sentenza n. 98/2017 (IN ALLEGATO).
La controversia sulla quale si è pronunciata la suprema Corte riguardava la violazione in materia di distanze lamentata dalla proprietaria di un immobile sottostante a quello dei convenuti, in relazione alle opere da essi eseguite nel 2002 in un immobile.
Le opere di cui chiedeva la demolizione consistevano: nella demolizione della porzione di fabbricato adiacente il cortile di piano terra con arretramento, a livello di primo piano, del muro perimetrale nell'ampliamento di una centrale termica al secondo piano; nella presenza "all'interno delle chiostrine a p.p." di travi in cemento armato; nell'intera porzione di fabbricato posta a distanza dai confini inferiore a tre metri; nonché condanna a demolire la parte del fabbricato elevata oltre i limiti massimi assentiti e risarcimento danni.