Con la sentenza n. 44793 depositata il 9 novembre 2015, la quarta sezione penale della Cassazione ribadisce che “in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, il soggetto beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo all'organizzazione dei lavori, sicché dell'infortunio che sia occorso all'"extraneus" risponde il garante della sicurezza, sempre che l'infortunio rientri nell'area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a pericolo”.
Quindi, “è irrilevante che il delitto si sia consumato in danno di un soggetto non dipendente dell'azienda nel cui perimetro è avvenuto il fatto”.
La Corte di cassazione ribadisce inoltre che “ai fini dell'affermazione della responsabilità per colpa del datore di lavoro è necessaria non solo la violazione di una norma cautelare ma anche la constatazione che il rischio che la cautela intende presidiare si sia concretizzato nell'evento. Tale rischio può anche consistere nella negligenza altrui quando, come nel caso di specie le misure di sicurezza siano preordinate proprio ad evitare incidenti per la disattenzione dei conducenti di mezzi, dei pedoni o di entrambi”.
LA VICENDA. Nel caso in esame, l'imputato “era titolare di una posizione di garanzia che gli imponeva di tenere un comportamento attivo invece omesso. Egli infatti, in qualità di responsabile per la sicurezza, nonché delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione, era il soggetto in azienda tenuto alla gestione del rischio infortuni. Ebbene, pur essendo consapevole del pericolo di "investimento" nel piazzale aziendale, tanto da averlo inserito nel documento di valutazione dei rischi, in violazione degli art. 8 del d.P.R. 547 del 1955 e dell'art. 35, co. 4-bis, del d.lgs. 626 del 1994, norme vigenti all'epoca dei fatti, non si è attivato per predisporre una segnaletica orizzontale ed una cartellonistica che indicasse con chiarezza i passaggi per i pedoni, a distanza di sicurezza dal traffico veicolare; né si è attivato per controllare il rispetto delle misure di prevenzione e quindi la sicurezza delle manovre”.
L'imputato “si è limitato ad individuare il rischio, senza poi concretamente adottare prescrizioni idonee a prevenire il suo concretizzarsi ed a controllare il rispetto delle norme cautelari. E' di tutta evidenza quindi che, la regolazione ed il controllo del traffico veicolare e pedonale (comportamento alternativo lecito), a fronte della commistione senza regole nel piazzale tra pedoni e mezzi in movimento, avrebbe evitato l'evento”.