Sentenze

Cassazione: l'ecobonus spetta anche ai titolari di reddito d'impresa, incluse le società

La detrazione spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi

venerdì 26 luglio 2019 - Redazione Build News

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“Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all'artt. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi”.

È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione (Sez. 5) nella sentenza n. 19815 depositata il 23 luglio 2019.

Il caso affrontato dalla suprema Corte riguarda una Srl in liquidazione che impugnò innanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano la cartella di pagamento che recuperava a tassazione maggiore IRES, per l'anno d'imposta 2009, per effetto del disconoscimento del beneficio della detrazione del 55% per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici, prevista dall'art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

Il giudice di primo grado, con sentenza n. 122/2015, accolse il ricorso e tale decisione è stata confermata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano che ha respinto l'appello dell'Agenzia.

La Commissione ha premesso che: diversamente da quanto prospettato dall'ufficio, l'art. 1, commi 344 e seguenti, cit., istitutivo dell'agevolazione, non prevede che la detrazione spetti solo a chi attua l'intervento di riqualificazione energetica sull'immobile, utilizzandolo direttamente; l'art. 2, comma 1, lett. b), del d.m. 19/07/2007 (di attuazione della misura normativa) specifica, testualmente, che la detrazione spetta "ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.", mentre il secondo comma dello stesso articolo, in deroga a tale principio, dispone che, nel caso in cui gli interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

Nel caso di specie, a giudizio della Commissione, alla contribuente va riconosciuta la detrazione, avendo essa provveduto ad effettuare gli interventi di riqualificazione energetica sull'edificio che ha concesso a terzi a titolo di locazione e non a titolo di leasing.

L'Agenzia ha fatto ricorso, con un motivo, per la cassazione di questa sentenza; la società è rimasta intimata.

Con la sopracitata sentenza n. 19815/2019 – IN ALLEGATO – la Cassazione ha rigettato il ricorso.

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