“Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 1046/1971, in costanza di iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, ancorché diretta al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo, è preclusa l'iscrizione a Inarcassa (con conseguente inefficacia dei contributi eventualmente versati durante il periodo della doppia contribuzione), senza che assuma rilievo il criterio della prevalenza dell'attività svolta”.
È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 23687/2015 depositata il 19 novembre.
La sentenza (in allegato) fa chiarezza sulla questione se l'iscrizione all'Enasarco preclude l'iscrizione all'Inarcassa (Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti), con conseguente inefficacia dei contributi versati dal ricorrente durante il periodo della doppia iscrizione ai fini della maturazione della anzianità ventennale necessaria per il conseguimento della pensione di vecchiaia.