“Con una sentenza dello scorso 19 febbraio, la Corte di Cassazione, superando il proprio precedente orientamento, ha finalmente confermato la potestà regolamentare della Cassa in ordine ai criteri iscrittivi - ha dichiarato il Presidente della Cassa Geometri, Diego Buono - sposando la tesi che da sempre la Cassa sostiene, ossia che l’iscrizione all’albo professionale sia condizione sufficiente per rendere obbligatoria l’iscrizione alla Cassa, anche quando la professione sia svolta in maniera non continuativa”.
Con sentenza n. 4568/2021, la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ha affermato la legittimità delle norme relative all’iscrizione alla Cassa degli iscritti all’albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, ritenendo che le stesse siano la legittima espressione di esercizio dell’autonomia regolamentare della Cassa all’esito della sua privatizzazione.
Superando il proprio precedente orientamento, espresso con sentenza n. 5375/2019, e effettuando una ampia ricostruzione dei principi di diritto, il Giudice di legittimità ha statuito che “l’iscrizione all’albo professionale è condizione sufficiente al fine dell’obbligatorietà della iscrizione alla cassa, e l’ipotetica natura occasionale dell’esercizio della professione è irrilevante ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima”. Ne deriva, secondo la Corte, che per i soggetti tenuti all’iscrizione alla Cassa non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso e anche nell’ipotesi di dichiarazioni fiscali negative.
“Si tratta di un arresto fondamentale – prosegue il Presidente Buono – perché per la prima volta la Cassazione entra nel merito dell’attività che la Cassa svolge per contrastare l’elusione contributiva e la concorrenza sleale nei confronti di chi versa regolarmente la contribuzione, facendo finalmente chiarezza”.
In allegato la sentenza