Pagano l'Irap anche gli studi professionali associati, anche se strutturati in forma di società semplice.
Lo ha precisato la sentenza n.7371/2016 della Corte di cassazione (sezioni unite).
La suprema Corte ricorda che “Presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi, sicché ove l'attività sia esercitata da società e enti soggetti passivi dell'imposta a norma dell'art. 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, ivi incluse le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, essa, in quanto esercitata da soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta, senza necessità di accertamenti sulla sussistenza dell'autonoma organizzazione”.
Secondo la Cassazione la struttura degli studi associati rende “evidente l’esistenza di un’organizzazione di mezzi e persone, volte al raggiungimento di uno scopo”. Ciò vale anche – come nel caso in esame – per uno studio professionale esercitato in forma di società semplice.