Con la sentenza n. 2682/2020, la Corte di cassazione, terza sezione penale, ha affermato il seguente principio di diritto:
“Sono escluse dall'applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 le sole opere costituite da un'unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che assolvano ad una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto. Mentre devono ricomprendersi quelle opere plurime (nel caso 6 colonne in cemento armato) che per loro natura non possono che assolvere a funzione strutturale”.
In questa sentenza la suprema Corte ha ricordato che «Sono opere in conglomerato cementizio armato quelle, composte da un complesso di strutture, che assolvono ad una funzione statica. (Fattispecie di realizzazione di una struttura di colonne in cemento armato con travi in legno poggianti sulle stesse e copertura di perlinato in legno)» (Sez. 3, n. 24237 del 24/03/2010 – dep. 24/06/2010, Masi e altro, Rv. 24768801).
Invece, solo le opere composte da un'unica struttura possono ritenersi non strutturali: «Sono escluse dall'applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 le opere costituite da un'unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che assolvano ad una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto» (Sez. 3, n. 6588 del 17/11/2011 - dep. 17/02/2012, Alaimo e altro, Rv. 25203201).
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