Il 1° marzo scorso si è celebrato il 130° anniversario della legge n. 3682 del 1° marzo 1886, istitutiva del Catasto.
Come ricorda Fisco Oggi, la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate, “all’epoca dell’Unità d’Italia, sulla base della 'Relazione del Ministro delle Finanze sulla situazione dei Catasti e dell’imposta nelle provincie del Regno d’Italia' del 1861, risulta l’esistenza di ben ventidue differenti catasti, di cui otto di tipo geometrico-particellare e gli altri di tipo descrittivo. Anche i periodi di riferimento per la formazione delle tariffe d’estimo, dei diversi catasti istituiti in Italia, sono differenti”. In un tale quadro “c’erano grandi problemi di omogeneità a causa di diversi tipi di catasto: diversi metodi e strumenti di rilievo; diverse unità di misura; diverse tipologie d’estimo; diversa moneta”.
LEGGE MESSEDAGLIA. A seguito dell’unificazione dell’Italia “viene disposta, con legge 1° marzo 1886 n. 3682 (SERIE 3°) - Legge Messedaglia - la formazione di un catasto geometrico-particellare uniforme, fondato sulla misura e sulla stima, per la perequazione, sull’intero territorio nazionale, dell’imposizione fiscale sugli immobili”.
Era necessario, “oltre che dotarsi di uno strumento tecnico adeguato alle nuove esigenze di una grande entità politica ed economica nata con l’unificazione, provvedere a uniformare le modalità di applicazione dell’imposta e le diverse unità di misura (ivi comprese quelle monetarie) utilizzate dai catasti precedenti”.
I PUNTI SALIENTI DEGLI ARTICOLI PRINCIPALI DELLA LEGGE ISTITUTIVA
Art. 1
“Sarà provveduto a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo:
1° – di accertare le proprietà immobili e tenerne in evidenza le mutazioni;
2° – di perequare l’imposta fondiaria”.
Art. 2
“La misura avrà per oggetto di rilevare la figura e la estensione delle singole proprietà e delle diverse particelle catastali e di rappresentarle con mappe ….(omissis)…. collegate a punti trigonometrici”.
Art. 41
“Costituiscono il catasto: la mappa particellare; la tavola censuaria; il registro delle partite; la matricola dei possessori”.
Fisco Oggi ricorda che “I lavori di formazione del catasto, conclusi nel 1956, hanno richiesto un periodo di esecuzione di circa 70 anni, ben più lungo dell’arco di 20 anni ipotizzato inizialmente”.
AGGIORNAMENTO CONTINUO. La nozione di catasto “annovera, oltre alla parte costitutiva degli atti, che è definita formazione, quella dell’aggiornamento, che detta le modalità per accertare e introdurre, nella mappa particellare e nei registri, le mutazioni intervenute nel tessuto particellare e nel regime giuridico degli immobili.
Questa condizione accompagna tutta la vita del catasto e anzi si deve ancor più sottolineare che la formazione di un catasto avviene sin dall’inizio nell’ottica della sua conservazione”.
Oggi, conclude l'interessante articolo pubblicato sulla rivista delle Entrate, “l’aggiornamento continuo del Catasto dei Terreni, previsto dalla legge istitutiva, di cui oggi si celebra il 130° anniversario, viene eseguito, anche di notte e nei giorni festivi, a cura dei professionisti abilitati, in modalità completamente automatica, attraverso una infrastruttura telematica basata sulla procedura informatica Pregeo”.