L’assessore alle infrastrutture e ambiente della Provincia autonoma di Trento, Mauro Gilmozzi, ha fornito alcune precisazioni in merito ai dubbi, sollevati sulla stampa, circa le modalità di istituzione del catasto degli impianti termici.
“Al fine dell’obbligo della formazione del catasto degli impianti termici, previsto dalla direttiva europea 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, dalla norma nazionale DPR 74 del 2013 e dalla legge provinciale n. 20 del 2012 in materia di energia, anche in Trentino come nel resto del Paese, vale la definizione di impianto termico di cui prevista dal Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 192 che all’art. 2 che così recita: per impianto termico si intende un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante. Tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.”
Quindi “operano due condizioni. La prima che l'impianto sia destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, la seconda che abbia una potenza maggiore di 5 kW come sopra specificato. La Provincia autonoma di Trento non ha mai dato, men che meno impartito, indicazioni diverse dalle disposizioni di tale articolo.”