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Catasto nazionale delle infrastrutture (SINFI): le regole in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato il decreto del Mise che disciplina il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture al fine di incentivare gli investimenti sulla rete a banda ultralarga

venerdì 17 giugno 2016 - Redazione Build News

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Nella Gazzetta Ufficiale n.139 del 16 giugno 2016, è stato pubblicato il decreto del Ministero delle sviluppo economico sul primo Catasto nazionale delle infrastrutture - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) – attuativo del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 recante “Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”.

Al fine di incentivare gli investimenti infrastrutturali sulla rete a banda ultralarga, in accordo con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e la strategia italiana per la banda ultralarga, il decreto 11 maggio 2016 pubblicato sulla G.U. di ieri stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica.

DEFINIZIONI. Ai fini del decreto si intende per:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «Gestore»: il soggetto incaricato dell'attività di gestione del SINFI;

c) «rete pubblica di comunicazioni»: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

d) «infrastruttura fisica»: tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali. I cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del decreto;

e) «operatore di rete»: un'impresa che è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione;

f) «gestore di infrastruttura fisica»: un'impresa ovvero un ente pubblico o organismo di diritto pubblico che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:

1) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:

1.1) gas;

1.2) elettricità, compresa l'illuminazione pubblica;

1.3) riscaldamento;

1.4) acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio;

2) servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e aeroporti;

g) «detentori delle informazioni»: tutte le amministrazioni pubbliche, tutte le società pubbliche o private che, a qualsiasi titolo, detengano informazioni riguardanti reti pubbliche di comunicazioni e infrastrutture fisiche;

h) «titolari delle informazioni»: tutte le amministrazioni pubbliche, tutte le società pubbliche o private, proprietarie dei dati riguardanti reti pubbliche di comunicazioni e infrastrutture fisiche;

i) «edificio UBB ready»: edificio infrastrutturato e quindi predisposto ai sensi dell'art. 6-ter del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

SINFI. Nel SINFI sono contenute e rese accessibili tutte le informazioni relative alle infrastrutture presenti sul territorio nazionale, che a far data dall'entrata in vigore del decreto sono trasmesse ed archiviate a qualsiasi titolo e scopo dai detentori o dai titolari delle informazioni.

Tutte le amministrazioni pubbliche titolari e detentrici delle informazioni e gli operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche, relativamente alle reti pubbliche di comunicazioni e infrastrutture fisiche di propria competenza contribuiscono alla costituzione ed aggiornamento del SINFI secondo i criteri, le modalità e le tempistiche indicate dal decreto e dall'allegato A.

OBBLIGHI E MODALITA' OPERATIVE. Fatte salve le modalità di alimentazione delle diverse banche dati, contenenti informazioni relative alle infrastrutture, tutti i dati riguardanti le infrastrutture, specificati nell'allegato A, devono essere resi disponibili in formato dati, di tipo aperto ed interoperabile, ai sensi dell'art. 68, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili, ed archiviati secondo i criteri, le modalità e le tempistiche indicate dal decreto e dall'allegato A.

Tutti gli operatori di rete ed i gestori di infrastrutture fisiche detentori delle informazioni e le amministrazioni pubbliche titolari e detentrici delle informazioni sono responsabili dell'invio, della validazione, della correttezza e dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni comunicati al SINFI e sono tenuti a fornire al Gestore le necessarie disposizioni relativamente all'accessibilità degli stessi che devono risultare normalizzati secondo il modello dati soprasuolo e modello dati sottosuolo richiamati nell'allegato A.

Le modalità di coordinamento per l'invio dei dati, a livello nazionale e locale, sono specificate nell'allegato A.

Con provvedimento ministeriale potranno essere adottate ulteriori modalità tecniche ed operative funzionali all'aggiornamento del sistema.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE. Il Ministero, quale soggetto gestore del SINFI, può sottoscrivere Accordi di programma con le amministrazioni che contribuiscono alla costituzione ed aggiornamento dello stesso SINFI senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il Ministero si avvale della società in house - Infratel Italia S.p.a. - per le attività tecnico-operative ed il coordinamento, per le medesime attività, di tutti i soggetti pubblici e privati destinatari dell'obbligo, secondo i termini e le condizioni da precisare ulteriormente in uno specifico atto convenzionale da stipularsi tra il Ministero e la società Infratel Italia S.p.a. senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Con decreto ministeriale da adottarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto è costituito presso il Ministero un Comitato di coordinamento e monitoraggio composto da rappresentanti dei Ministeri, delle autorità competenti, di AGID, delle regioni e dei comuni, quest'ultimi designati rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e dall'ANCI.

Il Comitato, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, svolge compiti di indirizzo tecnico, di raccordo operativo tra le amministrazioni che ne fanno parte ed assicura il monitoraggio sullo stato di avanzamento del sistema. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati anche i rappresentanti degli operatori di rete e dei gestori di infrastrutture fisiche di volta in volta interessati ai lavori.

DISPOSIZIONI FINALI. A far data dal novantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto decorrono per gli Operatori di rete gli obblighi, mentre per le pubbliche amministrazioni titolari e detentrici delle informazioni gli obblighi decorrono dal centottantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto.

Entro i medesimi termini deve essere comunicata dai predetti soggetti l'eventuale indisponibilità di dati da inserire nel SINFI.

Hanno accesso al SINFI, secondo apposita profilazione, gli operatori di rete, i gestori di infrastrutture fisiche e le amministrazioni pubbliche titolari o detentrici che contribuiscono alla costituzione ed all'alimentazione del sistema e rendono accessibili le informazioni in loro possesso secondo i criteri, le modalità e le tempistiche indicate nel decreto.

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