La Camera dei Deputati ha approvato il 21 dicembre in via definitiva il disegno di legge "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2019-2020" (C. 2670-B).
"Con l'approvazione definitiva della Legge europea 2019-2020 alla Camera, l'Italia manda a Bruxelles 12 misure che comporteranno la chiusura di altrettante procedure di infrazione", ha dichiarato il Sottosegretario agli Affari Europei, Vincenzo Amendola. "Ora dedichiamoci con impegno alla nuova legge europea e alla legge di delegazione del prossimo anno".
Il provvedimento, licenziato dalla Camera in terza lettura, si compone di 48 articoli che modificano o integrano disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.
Contiene disposizioni aventi natura eterogenea, che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, beni e servizi e merci; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni; affari economici e monetari; sanità; protezione dei consumatori; energia, nonché altre disposizioni.
Velocizzare le gare pubbliche, sburocratizzarle e tutelarne al tempo stesso la regolarità fiscale, rendere più facili le attività di consulenza per professionisti e associazioni, ma anche favorire il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei tirocini effettuati e conseguiti al di fuori del territorio nazionale: questi alcuni degli obiettivi della Legge europea 2019-2020.
MODIFICHE AL CODICE APPALTI. Segnaliamo, in particolare, l'articolo 10 del provvedimento che apporta una serie di modificazioni al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). Con l'inserimento del principio di non discriminazione tra gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, sono ammessi a partecipare alle gare anche nuovi soggetti professionali attualmente esclusi, come fondazioni, Onlus e altre realtà.
Inoltre, viene sanato un vulnus che si era creato nei confronti delle imprese che partecipano alle gare d'appalto, per le quali era stata introdotta una causa di esclusione fortemente penalizzante nel caso in cui vi fosse un atto di accertamento non ancora definitivo. È alzata la soglia delle violazioni fiscali non definitivamente accertate da 5.000 a 35.000 euro.
All'articolo 31, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività ».