Nella riunione di ieri, il Consiglio dei Ministri n. 26, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e dei Ministri competenti, ha approvato, in esame preliminare, sette decreti legislativi che, in attuazione della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117), introducono misure necessarie al recepimento di direttive dell’Unione europea.
Uno dei decreti attua la direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.
Il testo modifica le norme volte ad assicurare un’adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. In particolare, rispetto all’attuale normativa, si prevede che il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori possa segnalare che la stessa debba proseguire anche dopo il termine dell’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato. Inoltre, il testo prevede specifiche modifiche alle norme sui lavoratori esposti alla polvere di silice cristallina respirabile.
Un altro decreto legislativo attua la direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.
Il provvedimento, oltre a recepire nel nostro ordinamento la direttiva 2013/59/EURATOM, provvede a riordinare e armonizzare la normativa di settore, assicurando il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla medesima direttiva.
Tra le novità, nell’ottica di una più ampia tutela dei lavoratori esposti a fattori di rischio, la direttiva prevede tra l’altro che il responsabile della sorveglianza sanitaria possa richiedere che la sorveglianza prosegua anche dopo l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore e, inoltre che informi il lavoratore stesso riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa come avviene già oggi per l’esposizione all’amianto.
La sorveglianza sanitaria in corso del rapporto di lavoro resta a carico del datore di lavoro, mentre gli accertamenti sanitari riferiti ad un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resteranno a carico del servizio sanitario nazionale.
Tra i decreti legislativi approvati in via preliminare dal CdM di ieri, c'è anche quello che recepisce la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.
Il testo fissa un tetto alla quantità totale di alcuni gas serra che possono essere emessi dagli impianti che rientrano nel sistema EU-ETS e prevede la possibilità che le imprese ricevano o acquistino quote di emissione che, se necessario, possono scambiare. Lo scambio crea flessibilità e garantisce che le riduzioni delle emissioni avvengano quando sono più convenienti. Tale sistema contribuisce in maniera significativa al conseguimento dell’obiettivo posto dall’Europa di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 40 % nel 2030 rispetto alle emissioni del 1990.
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