L’articolo 7-quater del decreto legge 10 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante “Disposizioni in materia di semplificazione fiscale”, al comma 24 ha sostituito l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (cedolare secca sugli affitti), prevedendo, tra l’altro, che “(…). La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”.
Con la risoluzione n. 14/E del 24 gennaio 2014, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento delle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.
Ciò premesso, per consentire il versamento tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” della suddetta sanzione, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 30/E del 10 marzo 2017, ha istituito il codice tributo “1511” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzione per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca”.
In allegato la risoluzione n. 30/E del 10 marzo 2017