Fisco

Centrale per la progettazione delle opere pubbliche: il punto

Focus sulle novità previste all'art. 17 del ddl Bilancio 2019 e agli artt. 15 e 16 sul fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli enti territoriali

lunedì 5 novembre 2018 - Redazione Build News

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Il disegno di legge di Bilancio 2019 prevede, all'articolo 17, l'istituzione della “Centrale per la progettazione delle opere pubbliche”, di cui possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, le amministrazioni centrali e gli enti territoriali interessati. La Centrale può svolgere, con rimborso dei relativi costi indiretti, compiti di progettazione di opere pubbliche e attività connesse alla progettazione, gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante, predisposizione di modelli di progettazione e valutazione dei progetti.

Per consentire lo svolgimento dei predetti compiti viene autorizzata l’assunzione, a tempo indeterminato a decorrere dal 2019, di un massimo di 300 unità di personale, almeno per il 70% con profilo tecnico, e nei limiti del 5% con qualifica dirigenziale. Per garantire l’immediata operatività, limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento attingendo dal personale di ruolo della pubblica amministrazione, anche mediante assegnazione temporanea.

Agli oneri connessi all’istituzione, al funzionamento e all’attività della Centrale si provvede ai sensi dell’articolo 15, comma 5: “Per le finalità di cui all’articolo 17 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 a favore dell’Agenzia del Demanio”.

LA POSIZIONE DI RPT E OICE. Netta la contrarietà della Rete delle professioni tecniche e dell'Oice alla creazione di una nuova Italstat per la progettazione delle opere pubbliche: secondo le sue organizzazioni occorre puntare ad una chiara distinzione tra controllori e controllati, riservando ai liberi professionisti e alle società di ingegneria la progettazione, ed ai pubblici dipendenti il controllo del processo di esecuzione delle opere pubbliche, dalla programmazione al collaudo (LEGGI TUTTO).

Vediamo anche quanto dispongono gli articoli 15 e 16 del ddl Bilancio 2019.

ART. 15 FONDO INVESTIMENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Comma 1-3. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, la disposizione prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, con una dotazione finanziaria di 2.900 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3.400 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033. Il predetto Fondo, è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi predisposti dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza entro il 31 gennaio 2019. I decreti individuano inoltre i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell’ambito delle finalità previste dal presente articolo. La proposta di riparto del Fondo e l’assegnazione delle risorse viene definita, tenuto conto delle proposte formulate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in coerenza con gli stanziamenti annualmente disposti e con gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto previsti.

Comma 4. Si prevede che le Amministrazioni beneficiarie presentino entro il 15 settembre di ciascun anno una descrizione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati nell’ambito di una specifica sezione della relazione di monitoraggio prevista dall’art.1, comma 1075 della legge di bilancio 2018-2020. Il comma non determina pertanto effetti finanziari.

Comma 5. Per le finalità di cui all’articolo 17 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 a favore dell’Agenzia del Demanio.

ARTICOLO 16 FONDO INVESTIMENTI ENTI TERRITORIALI

Comma 1. La norma istituisce un fondo per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l’anno 2020, di 2.000 milioni di euro per l’anno 2021, di 2.600 milioni di euro per l’anno 2022, di 3.000 milioni di euro per l’anno 2023, di 3.400 milioni di euro per l’anno 2024, di 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, di 3.450 milioni di euro per l’anno 2027, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 1.500 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2034.

Comma 2. Il fondo in questione sarà destinato, oltre che per le finalità previste dagli articoli 42, comma 2, 60, comma 8, 61, comma 12, e 64, comma 2, al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusa la manutenzione e sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Comma 3. Entro il 31 gennaio 2019, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, saranno individuati le risorse destinate a ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto, le modalità di utilizzo e le modalità di monitoraggio tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 relativo, tra l’altro, alle procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

Comma 4. La disposizione sostituisce il comma 5 dell’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici. In particolare, in tema di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, stabilisce che in attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti, l’ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano e i Comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici.

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